Sentenza 232/2013 (ECLI:IT:COST:2013:232)
Massima numero 37358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 23/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Misure cautelari - Delitto di violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale) - Applicazione della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Presunzione assoluta, anziché relativa, di adeguatezza della sola custodia in carcere - Irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi riconducibili alla fattispecie del delitto di violenza sessuale di gruppo - Ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al delitto di violenza sessuale di gruppo a quelli concernenti delitti caratterizzati dalla "struttura" e dalle "connotazioni criminologiche" tipiche del delitto di cui all'art. 416-bis (associazione di tipo mafioso) cod. pen. - Violazione del principio di inviolabilità della libertà personale - Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza - Necessità di applicare anche per le fattispecie criminose in esame il criterio del "minore sacrificio necessario", attraverso l'introduzione della locuzione "salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure" - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Processo penale - Misure cautelari - Delitto di violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale) - Applicazione della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Presunzione assoluta, anziché relativa, di adeguatezza della sola custodia in carcere - Irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi riconducibili alla fattispecie del delitto di violenza sessuale di gruppo - Ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al delitto di violenza sessuale di gruppo a quelli concernenti delitti caratterizzati dalla "struttura" e dalle "connotazioni criminologiche" tipiche del delitto di cui all'art. 416-bis (associazione di tipo mafioso) cod. pen. - Violazione del principio di inviolabilità della libertà personale - Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza - Necessità di applicare anche per le fattispecie criminose in esame il criterio del "minore sacrificio necessario", attraverso l'introduzione della locuzione "salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure" - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Il Tribunale di Salerno, sezione riesame, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale della suindicata disposizione, nella parte in cui «impone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere» per il delitto di violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale). La questione è fondata in riferimento ai parametri evocati dal rimettente e nei termini di seguito specificati. In particolare la norma censurata si pone in contrasto sia con l'art. 3 Cost., per l'irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi riconducibili alla fattispecie in esame e per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al delitto di violenza sessuale di gruppo a quelli concernenti delitti caratterizzati dalla "struttura" e dalle "connotazioni criminologiche" tipiche del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; sia con l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, con l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. Come è stato già precisato dalla giurisprudenza costituzionale in molteplici precedenti occasioni - con la sentenza n. 265 del 2010 e plurime decisioni successive - ciò che vulnera i parametri costituzionali richiamati non è la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilevanza al principio del «minore sacrificio necessario». La previsione, invece, di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria - atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio, suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario - non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l'apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso (sentenze n. 57 del 2013; n. 110 del 2012; n. 331, n. 231 e n. 164 del 2011; n. 265 del 2010).
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Il Tribunale di Salerno, sezione riesame, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale della suindicata disposizione, nella parte in cui «impone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere» per il delitto di violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale). La questione è fondata in riferimento ai parametri evocati dal rimettente e nei termini di seguito specificati. In particolare la norma censurata si pone in contrasto sia con l'art. 3 Cost., per l'irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi riconducibili alla fattispecie in esame e per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al delitto di violenza sessuale di gruppo a quelli concernenti delitti caratterizzati dalla "struttura" e dalle "connotazioni criminologiche" tipiche del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; sia con l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, con l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. Come è stato già precisato dalla giurisprudenza costituzionale in molteplici precedenti occasioni - con la sentenza n. 265 del 2010 e plurime decisioni successive - ciò che vulnera i parametri costituzionali richiamati non è la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilevanza al principio del «minore sacrificio necessario». La previsione, invece, di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria - atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio, suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario - non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l'apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso (sentenze n. 57 del 2013; n. 110 del 2012; n. 331, n. 231 e n. 164 del 2011; n. 265 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 275
co. 3
decreto-legge
23/02/2009
n. 11
art. 2
co.
legge
23/04/2009
n. 38
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte