Sentenza 233/2013 (ECLI:IT:COST:2013:233)
Massima numero 37359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 23/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Servizi pubblici locali - Norme della Provincia di Trento - Servizio idrico integrato - Previsione che "la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga" " - Salvezza della potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore del comma censurato - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la disciplina statale delle tariffe valida sull'intero territorio nazionale, espressione della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza - Insussistenza - Normativa provinciale adottata nell'ambito della competenza legislativa primaria, coerente con la normativa statale e la normativa europea - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 30 luglio 2012, n. 17, impugnato in riferimento agli artt. 8 e 9, n. 9 e n. 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R 31 agosto 1972, n. 670), ed all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost., nella parte in cui, introducendo il comma 01 nell'art. 35 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 riconosce alla Giunta provinciale il potere di «definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga"». Dalla verifica delle attribuzioni statutarie, infatti, emerge l'esistenza di una competenza provinciale in materia di organizzazione del servizio idrico - nell'esercizio della quale la Provincia autonoma di Trento ha delineato minuziosamente il quadro organizzatorio del servizio idrico integrato provinciale - che non si limita alla sola organizzazione e programmazione del servizio, ma comprende anche l'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, le quali ultime costituiscono il "corrispettivo del predetto servizio". La normativa impugnata, stabilendo che la Giunta provinciale deve definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura «tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga"», non ha fatto altro che adeguare i criteri di determinazione della tariffa a quanto stabilito sul punto dal legislatore statale nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), all'art. 154, nonché alla normativa dell'Unione europea (art. 9 direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque).

- Sulla competenza della Provincia autonoma di Trento in materia di organizzazione del servizio idrico, v. le citate sentenze n. n. 357/2010, n. 335/2008 e n. 412/1994.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  30/07/2012  n. 17  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Altri parametri e norme interposte