Processo costituzionale - Interventi in giudizio spiegati dall'Unione degli ordini forensi della Sicilia e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia - Interventi tardivi - Soggetti che non sono titolari di potestà legislativa - Inammissibilità degli interventi.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 1, lett. a), e 3, comma 1, con le relative tabelle, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero), promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 5, 72, quarto comma, 76 e 77 Cost., sono inammissibili gli interventi spiegati dall'Unione degli ordini forensi della Sicilia e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia, in quanto sono stati effettuati oltre il termine, di natura perentoria, stabilito dagli artt. 25 e 34 della legge n. 87 del 1953, da soggetti privi di potestà legislativa.
- Sulla natura perentoria del termine di cui agli artt. 25 e 34 della legge n. 87 del 1953, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 118/2013.
- Per l'affermazione secondo cui il giudizio di costituzionalità delle leggi in via d'azione si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla Corte in via incidentale, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 245/2012.