Ordinamento giudiziario - Soppressione degli uffici giudiziari operanti nelle località di San Vito al Tagliamento, Tolmezzo, Cividale del Friuli e Palmanova - Concentrazione degli affari giudiziari nel Tribunale di Udine - Mancata previsione del Tribunale di Tolmezzo tra quelli sede di ufficio di sorveglianza - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Censure riferite a parametri che non riguardano le competenze regionali e non ridondano su di esse - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 1, lett. a), e 3, comma 1, con le relative tabelle, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, impugnati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 5, 72, quarto comma, 76 e 77 Cost., in quanto hanno disposto la soppressione degli uffici giudiziari operanti nelle località di San Vito al Tagliamento, Tolmezzo, Cividale del Friuli e Palmanova, con conseguente concentrazione di tutti gli affari nel Tribunale ordinario di Udine, e non hanno previsto il Tribunale ordinario di Tolmezzo tra quelli sede di ufficio di sorveglianza. Premesso che, oltre alla potestà esclusiva dello Stato in tema di ordinamento degli organi dello Stato, di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale [art. 117, secondo comma, lett. f) ed l), Cost.], sussiste la riserva di legge statale in tema di ordinamento giudiziario, ai sensi dall'art. 108, primo comma, Cost., non è ravvisabile nella specie alcuna ridondanza dei vizi denunciati sulle competenze regionali. Infatti, la dedotta violazione di parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione non si risolve nella lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, non essendo a ciò sufficiente il carattere, proprio della Regione, di ente esponenziale e non avendo la ricorrente assolto l'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione. In particolare, le doglianze investono solo la violazione delle disposizioni costituzionali sulla formazione delle leggi e non è sufficiente il richiamo all'art. 5 Cost. per sostanziare la invocata ridondanza sul riparto di competenze.
- Sulla legittimazione delle Regioni ad evocare nei giudizi in via d'azione parametri extracompetenziali, quali quelli concernenti la formazione di una fonte primaria statale, v. le citate sentenze nn. 216/2008 e 116/2006.
- Sull'onere per la Regione, in caso di denunciata violazione di un parametro estraneo al riparto di competenze, di operare la «necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione», v. la citata sentenza n. 250/2009.