Ordinanza 235/2013 (ECLI:IT:COST:2013:235)
Massima numero 37362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 23/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Applicabilità ai processi per i reati punibili con la pena detentiva perpetua - Riapertura dei termini già scaduti per la proposizione della richiesta del rito alternativo - Mancata estensione della riammissione in termini anche ai processi pendenti davanti alla Corte di cassazione - Asserita disparità di trattamento - Asserito contrasto con il principio di retroattività della lex mitior e con il diritto all'equo processo - Questione manifestamente priva di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile - per irrilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Tribunale di Lecce, in veste di giudice dell'esecuzione. Infatti, il giudice a quo non è chiamato a fare applicazione della norma censurata perché colui che ha proposto l'incidente di esecuzione - benché assuma di avere diritto alla sostituzione di detta pena con quella di trenta anni di reclusione sulla base dei principi affermati dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia - in realtà non versa affatto in una situazione identica o similare a quella presa in esame dalla richiamata sentenza della Corte di Strasburgo. Invero, nella sentenza n. 210 del 2013, la Corte costituzionale ha rimarcato che alla suddetta sentenza della Corte di Strasburgo si può fare riferimento soltanto nell'ipotesi relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e «non richieda la riapertura del processo», essendo questa l'unica ipotesi nella quale può giustificarsi «un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione». Tale situazione non ricorre nel caso sottoposto all'attenzione del giudice a quo per varie ragioni: 1) l'imputato non è mai stato ammesso al giudizio abbreviato (diversamente dalla situazione avuta di mira dalla sentenza Scoppola); 2) la norma censurata non ha natura sostanziale, ma processuale (vedi: Corte europea 27 aprile 2010, Morabito contro Italia). Ne consegue che il Tribunale rimettente non ha alcun titolo per procedere alla ipotizzata sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con la pena detentiva temporanea, né, tanto meno, per porre in discussione, in sede di incidente di esecuzione, la legittimità costituzionale di una norma che, quale quella sottoposta a scrutinio, attiene al processo di cognizione e, più specificamente, al giudizio di cassazione.

- Sulla manifesta inammissibilità di questioni aventi ad oggetto norme delle quali il giudice a quo non deve fare applicazione: ordinanze n. 82 e n. 60 del 2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  07/04/2000  n. 82  art. 4  co. 

legge  05/06/2000  n. 144  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6  

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 7