Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione - Insussistenza - Applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 24-bis, che rimette l'applicazione delle norme introdotte dal decreto alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite -, sollevate, in riferimento agli articoli 4 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; difatti, la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012 rimette l'applicazione delle norme introdotte dal medesimo decreto alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 178 del 2012 e n. 145 del 2008.