Sentenza 236/2013 (ECLI:IT:COST:2013:236)
Massima numero 37365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  17/07/2013;  Decisione del  17/07/2013
Deposito del 24/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37363  37364  37366  37367  37368  37369  37370  37371


Titolo
Regioni (in genere) - Enti locali - Previsione che "Regioni, Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi comunque denominati che esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p ), Cost., o funzioni amministrative spettanti a Comuni, province e Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione" - Ricorsi delle Regioni Lazio e Veneto - Asserita lesione della potestà legislativa in materia di organizzazione regionale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione dell'autonomia statutaria - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo circa l'ambito applicativo della disposizione censurata, che non concerne l'organizzazione e le funzioni delle Regioni - Non fondatezza della questione.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - il quale, nel dichiarato intento di realizzare il contenimento della spesa e il corrispondente conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce che «Regioni, Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi comunque denominati che esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., o funzioni amministrative spettanti a Comuni, province e Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione» -, sollevate dalla regione Lazio e Veneto in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 123 della Costituzione, poiché, mentre la principale delle censure svolte nei ricorsi in esame riguarda la violazione della competenza legislativa residuale delle Regioni in ordine alla materia «organizzazione amministrativa della Regione e degli enti pubblici regionali» rientrante nella competenza residuale delle Regioni ai sensi dell'art.117, comma quarto, Cost., la disposizione in esame individua un criterio funzionale per circoscriverne l'ambito di applicazione rivolgendosi solo ai soggetti − enti, agenzie e organismi comunque denominati − che operano nell'ambito di Comuni, Province e Città metropolitane, con esclusione degli enti strumentali delle Regioni dall'ambito di applicazione della norma; per lo stesso motivo, non è fondata la censura proposta in relazione alla violazione dell'art. 123 Cost., che rimette alla potestà statutaria la determinazione dei principi fondamentali dell'organizzazione regionale (nei limiti dei principi fondamentali).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 9  co. 1

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte