Sentenza 236/2013 (ECLI:IT:COST:2013:236)
Massima numero 37366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  17/07/2013;  Decisione del  17/07/2013
Deposito del 24/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37363  37364  37365  37367  37368  37369  37370  37371


Titolo
Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Ricorsi delle Regioni Lazio e Veneto - Asserita violazione della potestà regolamentare degli enti locali - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali - Insussistenza - Norma espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - il quale, nel dichiarato intento di realizzare il contenimento della spesa e il corrispondente conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce che «Regioni, Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi comunque denominati che esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., o funzioni amministrative spettanti a Comuni, province e Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione» -, sollevate in riferimento agli articoli 117, sesto comma, e 119 della Costituzione, poiché, le disposizioni denunciate costituiscono espressione di principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica per la chiara finalità di riduzione della spesa e per la proporzionalità dell'intervento rispetto al fine che il legislatore statale intende perseguire, con un ampio coinvolgimento anche delle autonomie locali nell'individuare le modalità della riduzione dei costi degli enti strumentali mediante lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- Sulla legittimazione delle Regioni a denunciare l'illegittimità costituzionale di una legge statale anche per violazione delle competenze proprie degli Enti locali, v. citate sentenze n. 298 del 2009, n. 169 del 2007, n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004.

- Sulla legittimazione del legislatore statale ad imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali, v. citate sentenze n. 182 del 2011, n. 207 e n. 128 del 2010.

- Sulla legittimità dei vincoli finanziari imposti dalla legislazione statale in relazione all'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa», v. citate sentenze n. 182 del 2011, n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 9  co. 1

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte