Sentenza 236/2013 (ECLI:IT:COST:2013:236)
Massima numero 37367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
17/07/2013; Decisione del
17/07/2013
Deposito del 24/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Titolo
Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Esclusione delle aziende speciali, degli enti e delle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione della potestà legislativa in materia di organizzazione regionale - Insussistenza - Disposizione che non concerne l'organizzazione e le funzioni delle Regioni - Non fondatezza della questione.
Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Esclusione delle aziende speciali, degli enti e delle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione della potestà legislativa in materia di organizzazione regionale - Insussistenza - Disposizione che non concerne l'organizzazione e le funzioni delle Regioni - Non fondatezza della questione.
Testo
Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1 bis, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - il quale impedirebbe il contenimento della spesa pubblica per il tramite della soppressione o dell'accorpamento o comunque della riduzione degli oneri finanziari di aziende speciali o di enti (o istituzioni) che gestiscano servizi socio-assistenziali, educativi e culturali -, impugnato dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto gli enti strumentali delle Regioni sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1, che invece si rivolge solo a enti, agenzie e organismi comunque denominati che svolgono funzioni amministrative - fondamentali o conferite − di Comuni, Province e Città metropolitane.
Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1 bis, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - il quale impedirebbe il contenimento della spesa pubblica per il tramite della soppressione o dell'accorpamento o comunque della riduzione degli oneri finanziari di aziende speciali o di enti (o istituzioni) che gestiscano servizi socio-assistenziali, educativi e culturali -, impugnato dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto gli enti strumentali delle Regioni sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1, che invece si rivolge solo a enti, agenzie e organismi comunque denominati che svolgono funzioni amministrative - fondamentali o conferite − di Comuni, Province e Città metropolitane.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 9
co. 1
legge
07/08/2012
n. 135
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte