Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Previsione di una procedura concertata per la ricognizione di tutti gli "enti, agenzie e organismi" e per la definizione, mediante intesa, da adottarsi in sede di Conferenza unificata, dei "criteri e della tempistica" per l'attuazione della norma - Ricorso della Regione Lazio - Asserita lesione della potestà legislativa in materia di organizzazione regionale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria - Insussistenza - Norme che si rivolgono esclusivamente a soggetti che svolgono funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, non lesive di prerogative regionali - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, impugnato dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 117, comma 3, e 119 Cost., nella parte in cui prevede una procedura concertata per la ricognizione di tutti gli «enti, agenzie e organismi» e per la definizione, mediante intesa, da adottarsi in sede di Conferenza unificata, dei «criteri e della tempistica» per l'attuazione della norma. Le disposizioni denunciate si rivolgono esclusivamente ad enti, agenzie e organismi comunque denominati che svolgono funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, sicché le stesse non ledono alcuna prerogativa organizzativa o finanziaria regionale; piuttosto le citate disposizioni, in funzione dell'obiettivo di riduzione della spesa corrente per il funzionamento degli enti strumentali degli enti locali, si limitano a individuare un procedimento che vede il più ampio coinvolgimento delle autonomie locali, oltre che delle stesse Regioni, mediante il meccanismo dell'intesa in sede di conferenza unificata, per stabilire concretamente le modalità con le quali deve essere raggiunto l'obiettivo prefissato di riduzione di spesa, senza introdurre in modo esaustivo e puntuale strumenti o modalità per il perseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario o limiti puntuali a singole voci di spesa degli enti locali, con salvaguardia dell'autonomia finanziaria degli enti locali.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 182 del 2011, n. 207 e n. 128 del 2010.