Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Previsione che «decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, se le Regioni, le Province e i Comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi" - Previsione che "sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi" - Insufficiente individuazione degli enti soppressi in via automatica - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 9, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 - giusta il quale «decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, se le Regioni, le Province e i Comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi» -, stante la contraddittorietà della disposizione in esame, che stabilisce la soppressione ex lege di tutti gli enti comunque denominati allo scadere del termine di nove mesi dall'approvazione del decreto-legge non tenendo conto della previsione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 9, istitutiva di un procedimento volto alla ricognizione dei suddetti enti e all'individuazione dei criteri e della tempistica per l'attuazione della norma con il coinvolgimento delle autonomie locali; inoltre, l'automatica soppressione di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitano, anche in via strumentale, funzioni nell'ambito delle competenze spettanti a Comuni, Province, e Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 Cost., prima che tali enti locali abbiano proceduto alla necessaria riorganizzazione, pone a rischio lo svolgimento delle suddette funzioni, rischio ulteriormente aggravato dalla previsione della nullità di tutti gli atti adottati successivamente allo scadere del termine.
- Sulla legittimazione delle Regioni a denunciare la legge statale anche per la lesione di parametri diversi da quelli relativi al riparto delle competenze legislative (nella specie, artt. 3 e 97 Cost.) ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative, v. citate sentenze n. 128 e n. 33 del 2011, n. 156 e n. 52 del 2010.