Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Previsione che «ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni» - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione della potestà legislativa in materia di organizzazione regionale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria - Insussistenza - Norma espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, comma 3, e 119 Cost., nella parte in cui prevede che: «Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni». La disposizione impugnata costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma terzo, Cost.) ed è pertanto ascrivibile a tale titolo alla competenza legislativa concorrente dello Stato; donde l'eventuale impatto di essa sull'autonomia finanziaria (119 Cost.) ed organizzativa (117, comma quarto, e 118 Cost.) delle Regioni si traduce in una circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale.
- In senso analogo, sul rilievo "di fatto" della disposizione denunciata come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale, v. citate sentenze n. 40 del 2010, n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004.