Sentenza 236/2013 (ECLI:IT:COST:2013:236)
Massima numero 37371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
17/07/2013; Decisione del
17/07/2013
Deposito del 24/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Titolo
Enti locali - Divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118 Cost. - Ricorso della Regione Veneto - Asserite invasione in una materia riservata alla potestà legislativa regionale, interferenza con l'autonomia amministrativa e finanziaria degli Enti locali, interferenza con il potere di conferire funzioni amministrative agli Enti locali - Insussistenza - Divieto che opera solo nei limiti della necessaria riduzione del 20 per cento dei costi relativi al loro funzionamento - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
Enti locali - Divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118 Cost. - Ricorso della Regione Veneto - Asserite invasione in una materia riservata alla potestà legislativa regionale, interferenza con l'autonomia amministrativa e finanziaria degli Enti locali, interferenza con il potere di conferire funzioni amministrative agli Enti locali - Insussistenza - Divieto che opera solo nei limiti della necessaria riduzione del 20 per cento dei costi relativi al loro funzionamento - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui vieta agli Enti locali di istituire enti, agenzie o organismi che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 Cost., impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo e quarto, 118 e 119 della Costituzione. La norma impugnata deve essere interpretata nel senso che il divieto di istituire nuovi enti strumentali opera solo nei limiti della necessaria riduzione del 20 per cento dei costi relativi al loro funzionamento, vale a dire che, se, complessivamente, le spese per «enti, agenzie e organismi comunque denominati» di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 9, resta al di sotto dell'80 per cento dei precedenti oneri finanziari, non opera il divieto di cui al comma 6. Una siffatta interpretazione, costituzionalmente orientata, si rende necessaria anche per consentire agli enti locali di dare attuazione al comma 1 mediante l'accorpamento degli enti strumentali che svolgono funzioni fondamentali o conferite; in tal modo gli enti locali potranno procedere all'accorpamento degli enti strumentali esistenti anche mediante l'istituzione di un nuovo soggetto, purché sia rispettato l'obiettivo di riduzione complessiva dei costi.
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui vieta agli Enti locali di istituire enti, agenzie o organismi che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 Cost., impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo e quarto, 118 e 119 della Costituzione. La norma impugnata deve essere interpretata nel senso che il divieto di istituire nuovi enti strumentali opera solo nei limiti della necessaria riduzione del 20 per cento dei costi relativi al loro funzionamento, vale a dire che, se, complessivamente, le spese per «enti, agenzie e organismi comunque denominati» di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 9, resta al di sotto dell'80 per cento dei precedenti oneri finanziari, non opera il divieto di cui al comma 6. Una siffatta interpretazione, costituzionalmente orientata, si rende necessaria anche per consentire agli enti locali di dare attuazione al comma 1 mediante l'accorpamento degli enti strumentali che svolgono funzioni fondamentali o conferite; in tal modo gli enti locali potranno procedere all'accorpamento degli enti strumentali esistenti anche mediante l'istituzione di un nuovo soggetto, purché sia rispettato l'obiettivo di riduzione complessiva dei costi.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 9
co. 6
legge
07/08/2012
n. 135
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte