Processo costituzionale - Interventi in giudizio spiegati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, dall'Ordine degli avvocati di Montepulciano e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Urbino - Ammissibilità.
Sono ammissibili gli interventi spiegati dai Consigli dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, di Montepulciano e di Urbino nei giudizi di costituzionalità promossi dai locali Tribunali e aventi ad oggetto l'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e il d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, censurati relativamente alla disposta soppressione di diversi uffici giudiziari. Gli Ordini indicati, pur non essendo parti nei giudizi a quibus, sono comunque titolari di un interesse differenziato e qualificato ad intervenire, poiché alla presenza del tribunale nel circondario è connessa l'istituzione degli stessi e non vi è dubbio, dunque, che sussista una lesione delle loro prerogative. Alla stregua della legge n. 247 del 2012, infatti, l'Ordine degli avvocati è costituito presso ciascun tribunale, ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
- Sui limiti di ammissibilità dell'intervento di terzi estranei al giudizio a quo nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, v., ex multis, la citata sentenza n. 272/2012.