Processo costituzionale - Interventi in giudizio spiegati dal Consiglio nazionale forense, dal Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori, dall'Unione degli ordini forensi della Sicilia e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia - Soggetti che non sono parte nel giudizi a quibus e che non sono titolari di un interesse qualificato - Inammissibilità.
Sono inammissibili gli interventi spiegati dal Consiglio nazionale forense, dal Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori, dall'Unione degli ordini forensi della Sicilia e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia nei giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto l'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e il d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, censurati relativamente alla disposta soppressione di diversi uffici giudiziari. Premesso che l'intervento di soggetti che, come nella specie, non sono parti nei giudizi a quibus è ammesso solo in presenza di un interesse qualificato riferibile in via immediata al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo, ovvero quando siano lese le loro prerogative, la legittimazione ad intervenire non può ravvisarsi in capo all'Ordine degli avvocati di Nicosia, intervenuto nel giudizio di costituzionalità promosso dal Tribunale di Urbino, in quanto le sue attribuzioni esulano dal circondario di tale tribunale. Non sussiste inoltre la legittimazione del Consiglio nazionale forense, in quanto non sono incise le attribuzioni dello stesso e non ne sono messe in gioco le prerogative istituzionali. Né un interesse differenziato e qualificato è ravvisabile in capo all'associazione Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori e all'Unione degli ordini forensi della Sicilia.
- Sui limiti di ammissibilità dell'intervento di terzi estranei al giudizio a quo nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, v., ex multis, la citata sentenza n. 272/2012.