Sentenza 237/2013 (ECLI:IT:COST:2013:237)
Massima numero 37374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  03/07/2013;  Decisione del  03/07/2013
Deposito del 24/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37372  37373  37375  37376  37377  37378


Titolo
Ordinamento giudiziario - Delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Norma inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 128 del 2011- Asserita carenza dei requisiti di necessità ed urgenza, nonché estraneità all'oggetto del decreto-legge - Asserita violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione - Insussistenza - Norma che, in quanto prevede interventi sulle strutture giudiziarie, non può ritenersi disomogenea rispetto al contenuto del decreto legge - Rispetto del vincolo procedurale della cosiddetta "riserva di Assemblea" - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 70, 72, commi primo e quarto, 77, secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del d.l. 13 agosto 2011, n. 138), che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Per la norma di delega introdotta con legge di conversione, in quanto statuizione distinta ed autonoma dal decreto-legge, nonché riconducibile direttamente alla potestà normativa del Parlamento, non si richiedono i caratteri della necessità ed urgenza; tuttavia essa deve essere coerente con la necessaria omogeneità della normativa di urgenza, prescritta dalla giurisprudenza costituzionale. Ciò posto, la disposizione censurata, contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado, in quanto diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, non può ritenersi disomogenea rispetto al contenuto del decreto-legge oggetto di conversione, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Inoltre risultano osservati i vincoli posti per la legge di delega dal quarto comma dell'art. 72 Cost. che prescrive il necessario esame in sede referente e la cosiddetta "riserva di Assemblea", anche sotto il profilo della discussione e votazione sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, anziché «articolo per articolo», a seguito della questione di fiducia posta dal Governo. Per le stesse ragioni, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 3, 4, 5 e 5-bis del suddetto art. 1 sollevate in via consequenziale.

- Sulla possibilità di conferimento della delega con legge di conversione e sulla autonomia delle relative disposizioni, v. la citata sentenza n. 63/1998.

- Sul legame esistente fra decretazione d'urgenza e potere di conversione, con particolare riferimento ai caratteri della necessità e dell'urgenza e al requisito della omogeneità delle norme aggiunte in sede di conversione, v. la citata sentenza n. 22/2012.

- Sulla competenza della Corte a giudicare in ordine al rispetto delle norme costituzionali sul procedimento legislativo, ma non anche sulle previsioni dei Regolamenti della Camera e del Senato, v. la citata sentenza n. 9/1959.

- Sulla procedura prevista dai regolamenti parlamentari in caso di questione di fiducia posta sull'articolo unico della legge di conversione, v. la citata sentenza n. 391/1995.



Atti oggetto del giudizio

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1  co. 2

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1  co. 3

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1  co. 4

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1  co. 5

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 72  co. 1

Costituzione  art. 72  co. 4

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte