Sentenza 237/2013 (ECLI:IT:COST:2013:237)
Massima numero 37375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
03/07/2013; Decisione del
03/07/2013
Deposito del 24/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Titolo
Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 - Soppressione del tribunale di Urbino - Violazione del criterio direttivo che stabilisce la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 novembre 2011 - Eccesso di delega legislativa - Illegittimità costituzionale parziale .
Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 - Soppressione del tribunale di Urbino - Violazione del criterio direttivo che stabilisce la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 novembre 2011 - Eccesso di delega legislativa - Illegittimità costituzionale parziale .
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 76 Cost., l'art. 1, con l'allegata tabella A, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, «limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Urbino», in quanto viola il criterio direttivo fissato dalla norma di delega di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 148 del 2011, che stabilisce la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 novembre 2011.
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 76 Cost., l'art. 1, con l'allegata tabella A, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, «limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale ordinario di Urbino», in quanto viola il criterio direttivo fissato dalla norma di delega di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 148 del 2011, che stabilisce la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 novembre 2011.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
07/09/2012
n. 155
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 14/09/2011
n. 148
art. 1
co. 2 lett. a)