Regioni (competenza esclusiva statale) - Politica estera e rapporti internazionali dello Stato - Nozione di «mare territoriale» - Elemento costitutivo della sovranità - Impossibilità del suo frazionamento (nel caso di specie, illegittimità costituzionale in parte qua di disposizioni della Regione Puglia nella parte in cui favorisce il ripopolamento del riccio di mare «nei mari regionali», anziché «nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale», nella parte in cui dispone il fermo biologico dei ricci di mare «Nel mare territoriale della Puglia», anziché «Nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale» e nella parte in cui esclude dall'applicazione del divieto di commercializzazione gli esemplari di riccio di mare provenienti «da mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia», anziché «dallo spazio marittimo non prospiciente il territorio regionale»). (Classif. 216027).
La nozione di mare territoriale, enucleata dall’art. 2 cod. nav., definisce un elemento costitutivo della sovranità.
L’attribuzione a una regione dei poteri legislativi ed amministrativi in una determinata materia importa che la disciplina regionale debba estendere la propria efficacia fino all’estremo margine dello spazio marittimo che circonda il territorio e sul quale, sia pure a titolo accessorio, si esercita il potere dello Stato: gli effetti spaziali di un intervento legislativo regionale, che ha riverberi sullo spazio marino, sono pertanto una proiezione funzionale della competenza esercitata e non consentono di evocare una delimitazione del mare territoriale. (Precedenti: S. 39/2017; S. 102/2008 - mass. 32288; S. 21/1968 - mass. 2772; S. 49/1958; S. 23/1957 - mass. 200 e 201).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. a, Cost. nelle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «rapporti dello Stato con l’Unione europea», in relazione all’art. 2 cod. nav., l’art. 1 della legge reg. Puglia n. 6 del 2023, nella parte in cui favorisce il ripopolamento del riccio di mare «nei mari regionali», anziché «nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale», dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 6 del 2023, nella parte in cui dispone il fermo biologico dei ricci di mare «Nel mare territoriale della Puglia», anziché «Nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale» e dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 6 del 2023, nella parte in cui esclude dall'applicazione del divieto di commercializzazione gli esemplari di riccio di mare provenienti «da mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia», anziché «dallo spazio marittimo non prospiciente il territorio regionale». Al di là dell’infelice tecnica normativa, data dall’uso di espressioni lessicalmente eterogenee per esprimere il medesimo concetto, i tre sintagmi lessicali adoperati interferiscono direttamente con la nozione di mare territoriale ed evocano un frazionamento di tale paradigma su base regionale del tutto sconosciuto all’ordinamento giuridico).