Sentenza 237/2013 (ECLI:IT:COST:2013:237)
Massima numero 37376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  03/07/2013;  Decisione del  03/07/2013
Deposito del 24/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37372  37373  37374  37375  37377  37378


Titolo
Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 - Asserita violazione dei criteri della delega legislativa - Insussistenza - Applicazione dei criteri di delega secondo ragionevolezza ed un corretto bilanciamento degli interessi - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con la relativa tabella A, 2, 3 e 9 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, censurati, in riferimento all'art. 76 Cost., limitatamente alla prevista soppressione dei Tribunali di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti, per violazione dei criteri di delega (art. 1, commi 2, lett. a), b), d), e), ed f), 3, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011). Nel caso in esame si è in presenza di una misura organizzativa in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza. Fra i criteri direttivi, oltre a una linea di intervento di riequilibrio, sono stati previsti la riduzione degli uffici con il solo vincolo di mantenere quelli posti nei capoluoghi di provincia, la possibilità di attribuire porzioni di territori a circondari limitrofi, senza vincoli quanto al distretto di Corte d'appello o al territorio regionale o provinciale, una generale razionalizzazione del servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane, senza vincoli all'accorpabilità di uffici giudiziari ai tribunali metropolitani, la conservazione di non meno di tre tribunali in ogni distretto di Corte d'appello, indipendentemente dal numero dei distretti di Corte d'appello nella regione o dalla consistenza territoriale del distretto. Nel dare attuazione alla delega, il legislatore delegato ha utilizzato i criteri del «numero degli abitanti» e delle «sopravvenienze» (cosiddetto indice di litigiosità), e quello dei «carichi di lavoro» rispetto all'organico disponibile (cosiddetto indice di produttività), in un periodo assunto convenzionalmente in almeno un quinquennio, con l'obiettivo di stimare il valore-standard dell'ufficio intangibile, ovvero dell'ufficio avente sede in un capoluogo di provincia, escludendo pregiudizialmente la considerazione della cosiddetta «pendenza», perché legata a fattori locali e accidentali, storici e finanche talora esauriti nel tempo. La selezione dei tribunali sopprimibili è stata poi effettuata per passi successivi, considerando i suddetti parametri: abitanti, sopravvenienze, organico e produttività, rispetto al campione sintetizzato. Quanto alla soppressione dei summenzionati Tribunali, le corrispondenti realtà sono state oggetto di specifica considerazione. Ne deriva che, da una parte, risulta per tabulas che non vi è stata una esplicita o formale violazione dei criteri di delega, dall'altra, che la loro applicazione non manifesta elementi di irragionevolezza e risponde a un corretto bilanciamento degli interessi, posto che la scelta del legislatore delegato, come richiesto dal carattere generale dell'intervento, non poteva essere effettuata valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i relativi territori in una comparazione meramente statistica, dovendo, invece, inserirsi in una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale in un'ottica di riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado. Per le stesse ragioni, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte in via consequenziale, degli ulteriori articoli del d.lgs. n. 115 del 2012 e degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156 (questi ultimi impugnati nell'insieme e rispetto alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna).

- Sui rapporti fra legge delega e legge delegata, v. le citate sentenze n. 134/2013 (sulla necessità di identificare, alla luce del sistema normativo complessivo, la ratio della delega per verificare se la norma delegata sia con essa coerente) e n. 119/2012 (sulla discrezionalità riconosciuta al legislatore nell'attuazione della delega, con riferimento alla scelta fra i possibili modi di realizzare l'obiettivo indicato nella legge di delegazione, con il limite della ragionevolezza).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  07/09/2012  n. 155  art. 1  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 155  art. 2  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 155  art. 3  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 155  art. 4  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 155  art. 5  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 155  art. 6  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 155  art. 7  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 155  art. 8  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 155  art. 9  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 155  art. 10  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 155  art. 11  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 156  art. 1  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 156  art. 2  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 156  art. 3  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 156  art. 4  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 156  art. 5  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 156  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 72  co. 1

Costituzione  art. 72  co. 4

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1    co. 2  lett. a)

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1    co. 2  lett. b)

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1    co. 2  lett. d)

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1    co. 2  lett. f)

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1    co. 3  

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1    co. 5  

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1    co. 5  bis