Sentenza 237/2013 (ECLI:IT:COST:2013:237)
Massima numero 37377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  03/07/2013;  Decisione del  03/07/2013
Deposito del 24/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37372  37373  37374  37375  37376  37378


Titolo
Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 - Asserita prevalenza dei principi dell'economicità e dell'efficienza rispetto a quello della solidarietà, nonché incidenza su territori caratterizzati da riserve naturali - Insussistenza - Applicazione dei criteri di delega secondo ragionevolezza ed un corretto bilanciamento degli interessi - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, lett. a), b), d), e), ed f), 3, 5 e 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, 1, con la relativa tabella A, 2, 3 e 9 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 25, primo comma, 27, terzo comma, 35, commi primo e secondo, 97 e 111, commi secondo e terzo, Cost., relativamente alla prevista soppressione di diversi uffici giudiziari. Considerata la necessità di verificare la ragionevolezza e la proporzionalità del bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale che possono essere coinvolti da un intervento legislativo di vasta portata, come la riforma organizzativa in questione, non ha fondamento la censura con cui si lamenta la prevalenza dei principi dell'economicità e dell'efficienza rispetto a quello della solidarietà, e la incidenza su territori caratterizzati da riserve naturali; né quella relativa alla mancata tutela dei diritti dei lavoratori, trattandosi di situazioni giuridiche che nel complesso appaiono adeguatamente salvaguardate. Non è violato l'art. 3 Cost. sia in ragione della complessiva ragionevolezza della delega conferita al Governo - per le sue finalità e per l'indicazione di criteri oggettivi ed uniformi per tutto il territorio nazionale - sia, quanto ai decreti legislativi, per la diversità delle situazioni degli uffici giudiziari interessati. Non risulta leso neppure l'art. 24 Cost., atteso che non si determina alcun impedimento o limitazione dell'accesso alla giustizia e che la soluzione adottata contempera, in una dimensione di ragionevolezza, una pluralità di valori costituzionalmente protetti, al fine di garantire una giustizia complessivamente più efficace. Inoltre, la presenza del tribunale nei comuni capoluogo di provincia e quella di non meno di tre degli attuali tribunali in ciascun distretto di corte d'appello sono criteri direttivi conformi al principio di ragionevolezza, in quanto volti a far permanere il presidio giudiziario in luoghi che hanno assunto nel tempo una maggiore centralità nella vita del territorio e a garantire l'accesso alla giustizia, articolando, comunque, in più uffici l'amministrazione giudiziaria di primo grado in ciascuna Corte d'appello. È da escludere, infine, la lesione dell'art. 25, primo comma, Cost., posto che la nozione di giudice naturale «corrisponde a quella di "giudice precostituito per legge"» e che la normativa impugnata concreta tale «precostituzione per legge»; dell'art. 27 Cost., atteso che permangono tutte le garanzie che devono trovare applicazione rispetto alle persone detenute; dell'art. 97 Cost., perché la normativa denunciata persegue al contrario le finalità di complessivo buon andamento dell'amministrazione.

- Per l'affermazione che la nozione di giudice naturale, ai sensi dell'art. 25, primo comma, Cost., corrisponde a quella di "giudice naturale precostituito per legge", v. la citata sentenza n. 237/2007.

Atti oggetto del giudizio

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1  co. 2

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1  co. 2

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1  co. 2

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1  co. 2

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1  co. 2

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1  co. 3

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1  co. 5

legge  14/09/2011  n. 148  art. 1  co. 5

decreto legislativo  07/09/2012  n. 155  art. 1  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 155  art. 2  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 155  art. 3  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 155  art. 9  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 156  art. 1  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 156  art. 2  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 156  art. 3  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 156  art. 4  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 156  art. 5  co. 

decreto legislativo  07/09/2012  n. 156  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9  co. 2

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 35  co. 1

Costituzione  art. 35  co. 2

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 3

Altri parametri e norme interposte