Sentenza 237/2013 (ECLI:IT:COST:2013:237)
Massima numero 37378
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
03/07/2013; Decisione del
03/07/2013
Deposito del 24/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Titolo
Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 - Asserita violazione del principio dell'obbligo di copertura delle spese, ad opera sia della legge di delega sia dei decreti legislativi - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Ordinamento giudiziario - Riduzione degli uffici giudiziari - Soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 - Asserita violazione del principio dell'obbligo di copertura delle spese, ad opera sia della legge di delega sia dei decreti legislativi - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, lett. a), b), d), e), ed f), 3, 5 e 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, 1, con la relativa tabella A, 2, 3 e 9 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156, sollevate in riferimento all'art. 81 Cost., per omessa indicazione dei mezzi di copertura per far fronte alla disposta ridistribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. La presenza nella disposizione di delega e nei decreti legislativi della clausola di invarianza e la credibilità dei prospettati risparmi di spesa, coerenti con la ratio della delega legislativa, escludono la violazione del principio dell'obbligo di copertura delle spese.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, lett. a), b), d), e), ed f), 3, 5 e 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, 1, con la relativa tabella A, 2, 3 e 9 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156, sollevate in riferimento all'art. 81 Cost., per omessa indicazione dei mezzi di copertura per far fronte alla disposta ridistribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. La presenza nella disposizione di delega e nei decreti legislativi della clausola di invarianza e la credibilità dei prospettati risparmi di spesa, coerenti con la ratio della delega legislativa, escludono la violazione del principio dell'obbligo di copertura delle spese.
- Sul principio dell'obbligo di copertura del bilancio, v. citate le sentenze n. 213/2008 e n. 1/1966 (nel senso che «la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri»), n. 54/1983 (nel senso che la copertura «è aleatoria se non tiene conto che ogni anticipazione di entrate ha un suo costo»), e n. 384/1991 (nel senso che « l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, considerando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri»).
Atti oggetto del giudizio
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
decreto legislativo
07/09/2012
n. 155
art.
co.
decreto legislativo
07/09/2012
n. 156
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte