Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Autorizzazione paesaggistica - Inserimento nell'art. 4 della legge regionale n. 18 del 1998 del comma 1, lettere g), h), k), q) ed r), contenente elencazione di interventi esenti dall'obbligo del rilascio di autorizzazione paesaggistica - Potenziale idoneità di tali interventi ad alterare lo stato dei luoghi protetti da vincolo paesaggistico - Contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio e con il relativo regolamento di attuazione sul procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, che consentono l'esenzione solo per gli "interventi di consolidamento statico e di restauro conservativo di modesta entità" - Lesione degli standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale, da considerarsi norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che la Regione autonoma è tenuta a rispettare - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Violazione dello statuto regionale - Illegittimità costituzionale parziale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. m) ed s), Cost. e 2 dello statuto speciale di autonomia, l'art. 3 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 1° agosto 2012, n. 27, nella parte in cui, sostituendo l'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994, vi inserisce le lettere g), h), k), q) ed r). L'impugnata disposizione amplia il numero degli interventi per i quali non viene richiesta dalla Regione autonoma l'autorizzazione paesaggistica, risultando così in contrasto con l'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in cui sono previsti, tra quelli esenti da autorizzazione paesaggistica, gli «interventi di consolidamento statico e di restauro conservativo di modesta entità». Infatti, gli interventi previsti dal denunciato art. 3 non rientrano nella riferita tipologia stabilita dal legislatore statale, essendo potenzialmente idonei ad alterare lo stato dei luoghi protetti da vincolo paesaggistico, in quanto presuppongono, proprio nell'indicazione dell'attività che autorizzano, una modifica dell'«aspetto esteriore» dell'edificio oggetto dell'opera edilizia.
- Sul riparto di competenze in materia di tutela paesaggistica, v. le citate sentenze nn. 207/2012, 66/2012, 226/2009, 164/2009, 232/2008 e 51/2006. con cui sono state dichiarate costituzionalmente illegittime norme regionali che si ponevano in contrasto con disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, qualificate norme di grande riforma economico-sociale.