Sentenza 238/2013 (ECLI:IT:COST:2013:238)
Massima numero 37380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
17/07/2013; Decisione del
17/07/2013
Deposito del 24/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Titolo
Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Autorizzazione paesaggistica - Previsione che la Giunta regionale possa stabilire "limiti qualitativi e quantitativi ai fini della tutela del paesaggio, di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 3" della medesima legge regionale - Interventi espunti dalla legge regionale per effetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale .
Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Autorizzazione paesaggistica - Previsione che la Giunta regionale possa stabilire "limiti qualitativi e quantitativi ai fini della tutela del paesaggio, di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 3" della medesima legge regionale - Interventi espunti dalla legge regionale per effetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale .
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. m) ed s), Cost. e 2 dello statuto speciale di autonomia, l'art. 10 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 1° agosto 2012, n. 27, limitatamente ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere g), h), k), q) ed r) dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994. Infatti, la previsione degli anzidetti interventi, potenzialmente idonei ad alterare lo stato dei luoghi protetti da vincolo paesaggistico, é già stata espunta dalla legge regionale per effetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale; ne deriva la conseguenziale impossibilità per la Giunta regionale di stabilire limiti «qualitativi e quantitativi» di ammissibilità di tali tipi di intervento o ogni altra prescrizione ad essi relativa.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. m) ed s), Cost. e 2 dello statuto speciale di autonomia, l'art. 10 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 1° agosto 2012, n. 27, limitatamente ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere g), h), k), q) ed r) dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994. Infatti, la previsione degli anzidetti interventi, potenzialmente idonei ad alterare lo stato dei luoghi protetti da vincolo paesaggistico, é già stata espunta dalla legge regionale per effetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale; ne deriva la conseguenziale impossibilità per la Giunta regionale di stabilire limiti «qualitativi e quantitativi» di ammissibilità di tali tipi di intervento o ogni altra prescrizione ad essi relativa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
01/08/2012
n. 27
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 146
decreto del Presidente della Repubblica 09/07/2010
n. 139
art.