Sentenza 238/2013 (ECLI:IT:COST:2013:238)
Massima numero 37380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  17/07/2013;  Decisione del  17/07/2013
Deposito del 24/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37379  37381


Titolo
Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Autorizzazione paesaggistica - Previsione che la Giunta regionale possa stabilire "limiti qualitativi e quantitativi ai fini della tutela del paesaggio, di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 3" della medesima legge regionale - Interventi espunti dalla legge regionale per effetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale .

Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. m) ed s), Cost. e 2 dello statuto speciale di autonomia, l'art. 10 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 1° agosto 2012, n. 27, limitatamente ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere g), h), k), q) ed r) dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994. Infatti, la previsione degli anzidetti interventi, potenzialmente idonei ad alterare lo stato dei luoghi protetti da vincolo paesaggistico, é già stata espunta dalla legge regionale per effetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale; ne deriva la conseguenziale impossibilità per la Giunta regionale di stabilire limiti «qualitativi e quantitativi» di ammissibilità di tali tipi di intervento o ogni altra prescrizione ad essi relativa.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  01/08/2012  n. 27  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 146  

decreto del Presidente della Repubblica  09/07/2010  n. 139  art.