Procedimento amministrativo - Mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti alle funzioni previste da specifiche disposizioni di legge in materia di energia e di espropriazione per pubblica utilità - Procedimento per il superamento dell'inerzia - Rimessione alla Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede con la partecipazione della Regione interessata - Ricorso della Regione Basilicata - Evocazione di parametri non contenuti nella delibera della Giunta regionale - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134), impugnato dalla Regione Basilicata in riferimento agli artt. 114 e 123 Cost. e concernente la mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti alle funzioni previste da specifiche disposizioni di legge in materia di energia e di espropriazione per pubblica utilità, nonché il procedimento per il superamento della conseguente inerzia. Infatti, la delibera della Giunta regionale, che ha autorizzato la presentazione dell'impugnazione in via principale, non contiene alcun riferimento a tali parametri, in ordine ai quali peraltro nel ricorso manca ogni argomentazione.
- Per analoghi precedenti, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 220/2013, 20/2013, 8/ 2013 e 212/2012.