Procedimento amministrativo - Mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti alle funzioni previste da specifiche disposizioni di legge in materia di energia e di espropriazione per pubblica utilità - Procedimento per il superamento dell'inerzia - Rimessione alla Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede con la partecipazione della Regione interessata - Ricorso della Regione Basilicata - Asserita compressione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio e della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Previsione volta al superamento di condotta meramente passiva che si traduca nell'assenza di ogni forma di collaborazione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
Non é fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134), impugnato dalla Regione Basilicata in riferimento all'art. 117 Cost. ed al principio di leale collaborazione, e concernente la mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti alle funzioni previste da specifiche disposizioni di legge in materia di energia e di espropriazione per pubblica utilità, nonché il procedimento per il superamento della conseguente inerzia. In particolare, la disposizione censurata prevede la rimessione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale decide in merito con la partecipazione della Regione interessata, soltanto nel caso di «ulteriore inerzia» delle amministrazioni regionali, a seguito dell'invito rivolto alle medesime di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. Ciò peraltro può avvenire soltanto se le amministrazioni regionali abbiano tenuto una condotta meramente passiva, che si traduce nell'assenza di ogni forma di collaborazione, creando un vero e proprio blocco procedimentale con indubbio pregiudizio per il principio di leale collaborazione e per il buon andamento dell'azione amministrativa, come, per l'appunto, nei casi previsti dalla disposizione censurata di «mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa comunque denominati», «di mancata definizione dell'intesa» e «di mancato rispetto da parte delle amministrazioni regionali dei termini per l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli atti di propria competenza».
- Sulla struttura necessariamente bilaterale delle intese forti, v. le citate sentenze nn. 33/2011, 165/2011, 121/2010, 24/2007,339/2005, 383/2005.
- Sulla illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedono una decisione unilaterale nel caso in cui è richiesta un'intesa forte, v. le citate sentenze nn. 179/2012 e 39/2013.