Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio dell'esercizio finanziario 2013 - Finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico - Destinazione degli importi già iscritti nel bilancio 2012 per il rimborso dell'anticipazione di liquidità finalizzata al pagamento dei debiti sanitari di cui all'art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009 - Violazione del divieto di utilizzazione di un'economia di stanziamento, proveniente da precedente esercizio - Lesione del principio di tutela degli equilibri di bilancio - Lesione del principio dell'unità di bilancio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 7, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)», operando la riprogrammazione di un importo - iscritto nel bilancio 2012 e non utilizzato - nell'esercizio di competenza 2013. Infatti, il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell'art. 81, quarto comma, Cost. impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo, dato che tale regola è posta a presidio della sana gestione finanziaria e dal momento che la sottrazione di componenti attive quali le economie di spesa (intrinsecamente incompatibili con il concetto di riprogrammazione) dall'aggregato complessivo - il quale determina il risultato di amministrazione - rende incerto e mutevole il risultato stesso, con ciò pregiudicando intrinsecamente la stabilità del bilancio; inoltre la disposizione censurata entra in collisione anche con un principio desumibile dall'art. 81, quarto comma, Cost., quello dell'unità di bilancio, esplicitato dall'art. 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e prescrive che il bilancio non può essere articolato in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura di determinate e specifiche spese, salvi i casi di espresso vincolo disposti dalla legge per alcune tipologie di entrate (tributi di scopo, mutui destinati all'investimento, fondi strutturali di provenienza comunitaria, etc.); sicché, se tale principio risulta indefettibile nell'ambito del singolo esercizio di competenza, a maggior ragione esso preclude che economie di spesa di esercizi precedenti possano essere trasferite a quello successivo attraverso una sorta di vincolo postumo, privo di qualsiasi fondamento normativo.
- In senso analogo, citata sentenza n. 192 del 2012.