Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - In genere - Ricorso - Requisiti nel conflitto promosso dall'autorità giudiziaria sull'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle funzioni - Necessità, nel rispetto del principio di completezza e autosufficienza dell'atto introduttivo, che sia riprodotto il contenuto delle dichiarazioni rese, specificamente riferibili a ciascun parlamentare, ai fini della verifica del nesso funzionale (nel caso di specie: inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Salerno, sez. prima civ., nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alle deliberazioni con le quali è stata affermata l'insindacabilità delle dichiarazioni rese da due deputati, per le quali pende giudizio civile per risarcimento dei danni). (Classif. 114001).
Nei conflitti di attribuzione proposti dall’autorità giudiziaria in ordine alla corretta applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il ricorso deve identificare con sufficiente grado di precisione il contenuto delle dichiarazioni ritenute diffamatorie rese extra moenia al fine di raffrontarlo con quello di eventuali atti tipici della funzione parlamentare. (Precedenti: S. 59/2018 - mass. 39944; S. 4/2015 - mass. 38217; S. 55/2014 - mass. 37788; S. 282/2011 - mass. 35888; S. 31/2009 - mass. 33155; S. 330/2008 - mass. 32829; S. 247/2007 - mass. 31491; S. 52/2007 - mass. 31045).
Nei conflitti di attribuzione proposti dall’autorità giudiziaria in ordine alla corretta applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le espressioni del parlamentare ritenute diffamatorie devono essere riportate nel ricorso in modo esatto ed obiettivo o, al limite, in atti ad esso allegati che il ricorrente espressamente richiami, non potendo essere tratti autonomamente dalla Corte costituzionale dagli atti del procedimento. In particolare, non è consentita la loro sostituzione con una libera rielaborazione ad opera dell’autorità giudiziaria ricorrente, realizzandosi altrimenti una impropria sovrapposizione tra l’oggettiva rilevanza delle opinioni espresse dal deputato e l’interpretazione soggettiva che ne è stata data, che interferisce con l’accertamento del nesso funzionale tra le frasi pronunciate e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le frasi stesse potrebbero essere la divulgazione esterna. (Precedenti: S. 320/2013 - mass. 37574; S. 282/2011 - mass. 35888; S. 31/2009 - mass. 33155; S. 368/2007 - mass. 31783; S. 305/2007 - mass. 31621; S. 247/2007 - mass. 31491; S. 246/2007 - mass. 31490; S. 236/2007 - mass. 31450; O. 402/2006 - mass. 30824; S. 383/2006 - mass. 30782; S. 336/2006 - mass. 30710; O. 129/2005 - mass. 29298; S. 104/2005 - mass. 29264; S. 79/2005 - mass. 29232).
Nei conflitti di attribuzione proposti dall’autorità giudiziaria in ordine alla corretta applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il ricorso deve descrivere le specifiche dichiarazioni attribuibili a ciascun parlamentare, le quali, anche se rese in unico contesto, mantengono una loro autonomia ai fini della verifica dell’esistenza del nesso funzionale. (Precedenti: S. 223/2009 - mass. 33599; S. 291/2007 - mass. 31583; S. 267/2005 - mass. 29515; S. 87/2002 - mass. 26856).
(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Salerno, sez. prima civ., nei confronti della Camera dei deputati in riferimento alle deliberazioni del 27 luglio 2022, con le quali è stata affermata l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni rese da due deputati, per le quali pende giudizio civile per risarcimento dei danni. Il ricorso con cui è stato promosso il conflitto non risponde ai canoni di completezza ed autosufficienza richiesti, in quanto il ricorrente non solo non ha riferito quali siano le espressioni ritenute diffamatorie, limitandosi a sintetizzarne liberamente il senso complessivo, ma non ha neppure descritto le specifiche dichiarazioni attribuibili a ciascun parlamentare, così impedendo la verifica dell’esistenza del nesso funzionale con atti tipici della funzione parlamentare).