Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Contributo di euro 26.400, 00 a favore del Consorzio di ricerca applicata alle biotecnologie (CRAB), con onere a carico del capitolo 101584, U.P.B. 07.01.004, del bilancio regionale 2013 - Posta priva di stanziamento - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)», il quale, nel prevedere un contributo di euro 26.400,00 a favore del Consorzio di ricerca applicata alle biotecnologie (CRAB), pone il relativo onere a carico del capitolo 101584, U.P.B. 07.01.004, del bilancio regionale 2013. Essendo incontrovertibile che la disposizione impugnata comporti un onere, la cui esistenza «si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa», ed i cui pertinenti stanziamenti di bilancio risultano assenti o incapienti, sussiste il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità della stessa per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.
- In senso analogo, citate sentenze n. 115 del 2012 e n. 30 del 1959.
- Circa la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., sia attraverso disposizioni di copertura della spesa, v. citate sentenze n. 115 del 2012 e n. 272 del 2011, sia attraverso norme fonte di spesa, v. citate sentenze n. 26 del 2013, n. 214 del 2012 e n. 212 del 2012; peraltro, anche ove il vizio investa la componente finanziaria della legge, esso è estensibile alle disposizioni sostanziali generatrici della spesa, v. citate sentenze n. 51 del 2013 e n. 214 del 2012.