Sentenza 241/2013 (ECLI:IT:COST:2013:241)
Massima numero 37387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  09/10/2013;  Decisione del  09/10/2013
Deposito del 17/10/2013; Pubblicazione in G. U. 23/10/2013
Massime associate alla pronuncia:  37385  37386  37388  37389


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Contributo in favore dell'Associazione On The Road Onlus di Pescara - Omessa indicazione del capitolo di bilancio su cui l'onere dovrebbe gravare - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 27 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)», che determina, nella misura di euro 45.000,00, un contributo in favore dell'Associazione On The Road Onlus di Pescara, senza indicare il capitolo di bilancio su cui l'onere dovrebbe gravare. Essendo incontrovertibile che la disposizione impugnata comporti un onere, la cui esistenza «si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa», ed i cui pertinenti stanziamenti di bilancio risultano assenti o incapienti, sussiste il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità della stessa per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  10/01/2013  n. 2  art. 27  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte