Sentenza 241/2013 (ECLI:IT:COST:2013:241)
Massima numero 37387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
09/10/2013; Decisione del
09/10/2013
Deposito del 17/10/2013; Pubblicazione in G. U. 23/10/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Contributo in favore dell'Associazione On The Road Onlus di Pescara - Omessa indicazione del capitolo di bilancio su cui l'onere dovrebbe gravare - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Contributo in favore dell'Associazione On The Road Onlus di Pescara - Omessa indicazione del capitolo di bilancio su cui l'onere dovrebbe gravare - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 27 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)», che determina, nella misura di euro 45.000,00, un contributo in favore dell'Associazione On The Road Onlus di Pescara, senza indicare il capitolo di bilancio su cui l'onere dovrebbe gravare. Essendo incontrovertibile che la disposizione impugnata comporti un onere, la cui esistenza «si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa», ed i cui pertinenti stanziamenti di bilancio risultano assenti o incapienti, sussiste il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità della stessa per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 27 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)», che determina, nella misura di euro 45.000,00, un contributo in favore dell'Associazione On The Road Onlus di Pescara, senza indicare il capitolo di bilancio su cui l'onere dovrebbe gravare. Essendo incontrovertibile che la disposizione impugnata comporti un onere, la cui esistenza «si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa», ed i cui pertinenti stanziamenti di bilancio risultano assenti o incapienti, sussiste il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità della stessa per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 2
art. 27
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte