Sentenza 241/2013 (ECLI:IT:COST:2013:241)
Massima numero 37388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
09/10/2013; Decisione del
09/10/2013
Deposito del 17/10/2013; Pubblicazione in G. U. 23/10/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Contributo straordinario per la certificazione della gestione forestale sostenibile, con onere a carico del capitolo 111416, U.P.B. 07.01.002, del bilancio regionale 2013 - Posta priva di stanziamento - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Contributo straordinario per la certificazione della gestione forestale sostenibile, con onere a carico del capitolo 111416, U.P.B. 07.01.002, del bilancio regionale 2013 - Posta priva di stanziamento - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 28 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)», che quantifica in euro 50.000,00 un contributo straordinario per la certificazione della gestione forestale sostenibile, ponendolo a carico del capitolo 111416, U.P.B. 07.01.002, del bilancio regionale 2013. Essendo incontrovertibile che la disposizione impugnata comporti un onere, la cui esistenza «si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa», ed i cui pertinenti stanziamenti di bilancio risultano assenti o incapienti, sussiste il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità della stessa per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 28 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)», che quantifica in euro 50.000,00 un contributo straordinario per la certificazione della gestione forestale sostenibile, ponendolo a carico del capitolo 111416, U.P.B. 07.01.002, del bilancio regionale 2013. Essendo incontrovertibile che la disposizione impugnata comporti un onere, la cui esistenza «si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa», ed i cui pertinenti stanziamenti di bilancio risultano assenti o incapienti, sussiste il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità della stessa per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/01/2013
n. 2
art. 28
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte