Sentenza 241/2013 (ECLI:IT:COST:2013:241)
Massima numero 37388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  09/10/2013;  Decisione del  09/10/2013
Deposito del 17/10/2013; Pubblicazione in G. U. 23/10/2013
Massime associate alla pronuncia:  37385  37386  37387  37389


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Contributo straordinario per la certificazione della gestione forestale sostenibile, con onere a carico del capitolo 111416, U.P.B. 07.01.002, del bilancio regionale 2013 - Posta priva di stanziamento - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 28 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)», che quantifica in euro 50.000,00 un contributo straordinario per la certificazione della gestione forestale sostenibile, ponendolo a carico del capitolo 111416, U.P.B. 07.01.002, del bilancio regionale 2013. Essendo incontrovertibile che la disposizione impugnata comporti un onere, la cui esistenza «si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa», ed i cui pertinenti stanziamenti di bilancio risultano assenti o incapienti, sussiste il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità della stessa per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  10/01/2013  n. 2  art. 28  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte