Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi in favore delle imprese operanti nel settore terziario e portuale facenti capo ai traffici marittimi del porto di Pescara, con onere a carico del capitolo 281602, U.P.B. 05.01.007, del bilancio regionale 2013 - Stanziamento del capitolo insufficiente a garantire la relativa copertura finanziaria - Ricorso del Governo - Ius superveniens che incrementa lo stanziamento del capitolo - Cessazione della materia del contendere.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 19 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, che ha ad oggetto interventi in favore delle imprese operanti nel settore terziario e portuale facenti capo ai traffici marittimi del porto di Pescara. La norma de qua quantifica in euro 300.000,00 gli oneri derivanti dalla sua applicazione, ponendoli a carico del capitolo 281602, U.P.B. 05.01.007, del bilancio regionale 2013, il cui stanziamento per l'esercizio in considerazione ammontava, al momento del ricorso, ad euro 100.000,00, insufficienti a garantire la copertura finanziaria. Tuttavia, nelle more del giudizio, è intervenuta la legge regionale n. 20 del 2013, il cui art. 7 ha aumentato di euro 200.000,00 lo stanziamento del predetto capitolo. Dall'evidenziato incremento discende l'adeguamento della posta contabile all'onere derivante dall'applicazione della censurata disposizione.