Ordinanza 243/2013 (ECLI:IT:COST:2013:243)
Massima numero 37391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  21/10/2013;  Decisione del  21/10/2013
Deposito del 21/10/2013; Pubblicazione in G. U. 23/10/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato - Persone assolutamente impossibilitate a comparire nel giudizio per infermità non afferenti allo stato mentale - Mancata previsione - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita violazione del principio di ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 cod. proc. pen., censurati nella parte in cui non comprendono, nella disciplina della sospensione del procedimento penale per incapacità dell'imputato, il caso di persone che siano assolutamente impossibilitate a comparire nel giudizio per infermità non afferenti allo stato mentale. Posto che la «infermità mentale» cui si riferiscono le norme censurate è una situazione completamente diversa dagli impedimenti connessi a patologie «fisiche», l'attuale disciplina dell'impedimento, già fondata sulla sospensione del processo (e dei termini prescrizionali) per un periodo di durata circoscritta (sessanta giorni, oltre il tempo di durata dell'infermità), assicura un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra le esigenze di celerità del procedimento e la imprescindibile garanzia del diritto di difesa, favorendo una più celere reazione al superamento della situazione patologica attraverso accertamenti non vincolati nella forma ed attivati solo in caso di allegazione del perdurante impedimento nell'udienza di rinvio. Tutto questo esclude, in radice, la violazione degli artt. 3 e 111 Cost. Mentre, per quel che riguarda l'art. 97 Cost., va ribadito che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è riferibile anche agli uffici giudiziari esclusivamente per quanto attiene alle leggi ordinamentali ed a quelle che regolano il funzionamento amministrativo degli uffici medesimi, mentre è inapplicabile alle norme di esercizio della funzione giurisdizionale.

- Sui limiti di applicabilità del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (di cui all'art. 97 Cost.) alle norme riguardanti gli uffici giudiziari: ex plurimis, sentenza n. 272 del 2008 e ordinanza n. 84 del 2011



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 70  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 71  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte