Sentenza 245/2013 (ECLI:IT:COST:2013:245)
Massima numero 37393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  21/10/2013;  Decisione del  21/10/2013
Deposito del 24/10/2013; Pubblicazione in G. U. 30/10/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Commercio - Norme della Regione Liguria - Commercio al dettaglio su aree pubbliche - Assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche - Previsione che in attesa dell'adozione dei nuovi criteri recettivi della normativa comunitaria, vengano applicati i criteri regionali previgenti -Contrasto con la previsione del decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno, che esclude scelte unilaterali del legislatore regionale e prevede lo strumento dell'intesa - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo di censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 51, comma 1, della legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23, secondo cui, in attesa dell'adozione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi per il commercio sulle aree pubbliche (ad opera della Giunta regionale ai sensi dell'intesa in sede di Conferenza unificata, come stabilito dall'art. 17 della stessa legge regionale), «continuano ad applicarsi i criteri regionali previgenti». La disposizione in esame viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, l'art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE, il quale dispone che, attraverso lo strumento dell'intesa, si adottino (anche in deroga) non solo i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ma anche le disposizioni per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime. Invero, nel prevedere che continuano ad applicarsi criteri regionali previgenti in attesa dell'adozione dei nuovi criteri, la norma impugnata contrappone autonomamente scelte unilaterali del legislatore regionale, prese al di fuori di ogni procedimento partecipativo (resta assorbito l'ulteriore profilo di censura riferito all'art. 117, primo comma, Cost.).

- Sulla possibilità di introdurre limiti all'esercizio delle attività economiche, se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, v. la citata sentenza n. 98/2013.

- Nel senso che la tutela della concorrenza «si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all'esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche», v. la citata sentenza n. 291/2012.

- Sulla preclusione per le Regioni di adottare interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato in materie di propria competenza esclusiva, «finanche in modo meramente riproduttivo della stessa», v. le citate sentenze nn. 18/2013, 271/2009, 153/2006 e 29/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  12/08/2011  n. 23  art. 51  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  26/03/2010  n. 59  art. 70  

direttiva CE  12/12/2006  n. 123  art. 12