Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Umbria - Autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva - Possibilità di proroga rispetto ai termini biennali previsti dalle leggi regionali n. 2 del 2000 e n. 9 del 2010, senza la prescritta autorizzazione ambientale VIA - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in materia ambientale - Asserita lesione del principio di tutela dell'ambiente - Assenza di piena corrispondenza tra la deliberazione dell'organo legittimato all'impugnazione e il contenuto del ricorso - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 9 Cost., in quanto la prevista possibilità di prorogare ulteriormente l'attività estrattiva rispetto ai termini biennali previsti dalle leggi regionali nn. 2 del 2000 (art. 8, comma 4) e 9 del 2010 (art. 4, comma 1) consentirebbe l'attività di estrazione di materiale di scavo senza la prescritta autorizzazione ambientale. Infatti, la relazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, allegata alla deliberazione del Consiglio dei ministri di impugnazione delle norme de quibus, non contiene alcun richiamo all'art. 9 Cost. e l'assenza di qualsiasi riferimento alla sussistenza di una volontà politica di impugnare la normativa umbra anche in relazione al detto parametro rende inammissibile la relativa censura.
- Sulla necessaria piena corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, v. le citate sentenze nn. 149/2012 198/2012.