Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Umbria - Autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva - Possibilità di proroga rispetto ai termini biennali previsti dalle leggi regionali n. 2 del 2000 e n. 9 del 2010, senza la prescritta autorizzazione ambientale VIA - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in materia ambientale - Asserita violazione del vincolo di osservanza degli obblighi comunitari - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Possibilità di interpretazione costituzionalmente conforme - Fattispecie consistente in un mero allungamento dei termini per il completamento delle attività già autorizzate e non già in una proroga automatica o rinnovo - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, per erroneità della premessa interpretativa, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., in quanto la prevista possibilità di prorogare ulteriormente l'attività estrattiva rispetto ai termini biennali previsti dalle leggi regionali nn. 2 del 2000 (art. 8, comma 4) e 9 del 2010 (art. 4, comma 1) consentirebbe l'attività di estrazione di materiale di scavo senza la prescritta autorizzazione. Invero, le norme impugnate possono essere inquadrate, e doverosamente lette in senso costituzionalmente conforme, nel contesto della complessiva normativa regionale in tema di regolamentazione della disciplina della valutazione di impatto ambientale e dell'attività di cava. In particolare, le contestate proroghe risultano espressamente ed esclusivamente riferite alle autorizzazioni disciplinate dall'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2000, per le quali la legge vuole che sia stata già espletata la procedura, con esito positivo, di valutazione di impatto ambientale (ovvero la verifica di assoggettabilità), anch'essa espressamente prevista quale condizione per la definizione del procedimento per l'approvazione del relativo progetto. Né può ritenersi censurabile la scelta del legislatore regionale (in una materia, le cave, di competenza residuale) di disporre una mera posticipazione della durata dell'autorizzazione, per un tempo che deve ritenersi non incongruo ove commisurato alle contingenti reali esigenze degli operatori del settore, in considerazione della crisi economica congiunturale che ha portato a drastiche riduzioni nella produzione di materiali considerato anche l'attuale periodo di contrazione del mercato. La previsione di un mero allungamento dei termini per il completamento delle attività già autorizzate risulta rispondente ai livelli di tutela ambientale perseguita dal d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalla disciplina comunitaria.
- Per la necessaria ricorrenza, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, del duplice requisito del carattere satisfattivo delle sopravvenute modifiche normative e della mancata applicazione medio tempore delle norme censurate, v. le citate sentenze nn. 93/2013, 22/2013 3/2013, 300/2012, nonché l'ordinanza n. 31/2013.- Sulla sottoposizione della potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di cave al limite della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze nn. 145/2013, 66/2012 e 225/2009.
- In relazione a discipline regionali o provinciali concernenti proroghe di autorizzazioni all'esercizio di cave, v. le citate sentenze nn. 145/2013, 114/2012 e 67/2010.