Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Semilibertà - Destinatari - Detenuti condannati per delitti compresi nell'elenco di cui all'art. 4-bis, comma 1 e 1-bis, della legge n. 354 del 1975 - Possibilità di concedere il beneficio anche in assenza di attività di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere attuali collegamenti con il contesto del reato e, per reati di criminalità organizzata, terroristica o eversiva, il pericolo del loro ripristino, nonché un grado sufficiente di avanzamento del programma di trattamento - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, della finalità rieducativa della pena e del diritto al lavoro - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 167002).
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per una nuova valutazione, alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, ord. penit., nella parte in cui non prevede che ai detenuti, condannati per delitti ivi contemplati, possa essere concessa la semilibertà, anche in assenza di attività di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia attuali collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del loro ripristino, ed il programma di trattamento sia sufficientemente avanzato. Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il d.l. n. 162 del 2022, come conv., trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti, pur sempre in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo. La disciplina intervenuta prevede anche l’ampliamento delle fonti di conoscenza a disposizione della magistratura di sorveglianza e la modifica del relativo procedimento, nonché l’onere in capo al detenuto di fornire idonei elementi di prova contraria in caso di indizi, emergenti dall’istruttoria, che possano ostare alla concessione dei benefici. (Precedenti: O. 199/2023 - mass. 45836; O. 72/2023 - mass. 45537; O. 31/2023 - mass. 45353-45354; O. 30/2023 - mass. 45356; O. 231/2022 - mass. 45196; O. 227/2022 - mass. 45139-45140; O. 97/2022 - mass. 44823).