Ordinanza 247/2013 (ECLI:IT:COST:2013:247)
Massima numero 37396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  21/10/2013;  Decisione del  21/10/2013
Deposito del 24/10/2013; Pubblicazione in G. U. 30/10/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Circolazione stradale - Reato di guida in stato di ebbrezza - Sostituzione della pena pecuniaria e detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità - Mancata previsione, anche in relazione a condotta che abbia procurato un danno lieve - Asserita equiparazione di fattispecie diverse - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Asserita violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Il rimettente ha censurato la suindicata disposizione nella parte in cui preclude l'accesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in tutti i casi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia cagionato un incidente stradale. Non si riscontra alcuna irragionevolezza intrinseca nella scelta del legislatore di escludere la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità allorché la fattispecie risulti aggravata dal fatto di aver cagionato un incidente stradale. Infatti, la ratio dell'aggravante, da ricercare nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, consente comunque al giudice un margine di apprezzamento sufficiente per determinare il trattamento sanzionatorio del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver causato un incidente in modo proporzionato alla complessiva considerazione delle peculiarità oggettive e soggettive del caso di specie, potendo l'aumento della pena oscillare tra il minimo e il massimo in funzione della gravità del danno derivante dal sinistro o del grado della colpa. Peraltro, le scelte legislative nella commisurazione delle sanzioni involgono apprezzamenti tipicamente politici e sono sindacabili solo nel caso trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio e, in questo ambito, rientra anche la previsione di limiti all'applicazione di sanzioni sostitutive.

- Per il principio secondo cui l'individuazione delle fattispecie criminose da assoggettare ad trattamento sanzionatorio più rigoroso − proprio in quanto basata su apprezzamenti di politica criminale, connessi specialmente all'allarme sociale generato dai singoli reati, il quale non è necessariamente correlato al mero livello della pena edittale − resta affidata alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili dalla Corte costituzionale solo in rapporto alle eventuali disarmonie del catalogo legislativo, allorché la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione: ordinanza n. 455 del 2006.



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 186  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte