Ordinanza 248/2013 (ECLI:IT:COST:2013:248)
Massima numero 37397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  21/10/2013;  Decisione del  21/10/2013
Deposito del 24/10/2013; Pubblicazione in G. U. 30/10/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Contratto, atto e negozio giuridico - Caparra confirmatoria - Ritenzione, ovvero obbligo di restituzione del doppio, in caso di inadempimento - Potere (d'ufficio) del giudice di ridurre equamente la somma da ritenere o il doppio da restituire, in ipotesi di manifesta sproporzione o se ricorrano giustificati motivi - Omessa previsione - Difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza e alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la caparra confirmatoria, non prevede che in caso di inadempimento il giudice possa ridurre equamente la somma da ritenere o il doppio da restituire, in ipotesi di manifesta sproporzione o qualora sussistano giustificati motivi. Il rimettente omette di considerare che, come evidenziato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, nel recesso disciplinato dall'art. 1385 cod. civ. a venire in rilievo è comunque un inadempimento gravemente colpevole, cioè imputabile (ex artt. 1218 e 1256 cod. civ.) e di non scarsa importanza (ex art. 1456 cod. civ.). Ai fini della rilevanza, egli trascura inoltre di indagare la reale portata dei patti conclusi nella specie dalle parti contrattuali e non tiene conto dei margini di intervento riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che rifletta un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte. Ciò in ragione della giurisprudenza di legittimità secondo cui il precetto dell'art. 2 Cost. (sotto il profilo dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà) entra direttamente nel contratto, unitamente con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa, con conseguente rilevabilità ex officio della nullità della clausola, in caso di contrasto, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 1385  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Altri parametri e norme interposte