Enti locali - Norme della Regione Veneto - Unioni montane - Previsione che l'unione montana costituisce forma per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei Comuni compresi nelle aree di cui all'art. 3, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali - Ricorso del Governo - Ius superveniens - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 3 dell'art. 5 della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 40, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto prevedono, rispettivamente, che l'unione montana costituisce la forma per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte di comuni siti nelle aree di cui all'art. 3, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali e che siano le unioni montane a stipulare tra di esse o con singoli comuni apposite convenzioni. Infatti, a seguito delle modifiche normative introdotte con la legge regionale n. 49 del 2012, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
- Sul punto, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 164 e 55/2013.