Commercio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Commercio al dettaglio su area privata - Esercizi di vicinato e strutture di vendita di dimensioni medie e grandi - Previsione che l'apertura, i mutamenti di superficie, di settore, la trasformazione, il trasferimento di sede e il sub ingresso siano soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) o ad autorizzazione, da presentare o richiedere allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) - Ricorso del Governo - Ritenuta elusione della disciplina statale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) - asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Disposizioni che non investono profili edilizi, urbanistici o ambientali, adottate nell'esercizio della competenza legislativa regionale residuale in materia di commercio - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18 e 19 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in quanto prevedono che l'apertura, i mutamenti di superficie, di settore, la trasformazione, il trasferimento di sede e il subingresso rispettivamente degli esercizi di vicinato (art. 17) e delle strutture di vendita di dimensioni medie (art. 18) e grandi (art. 19), sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) o ad autorizzazione, da presentare o richiedere allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Le suddette disposizioni regionali, adottate nell'esercizio della competenza residuale in materia di commercio, si limitano a distinguere i casi in cui un'attività commerciale può essere avviata o modificata sulla base di una SCIA, da quelli in cui è invece necessaria un'autorizzazione, senza occuparsi in alcun modo dei profili edilizi, urbanistici o ambientali dei procedimenti relativi agli esercizi commerciali, i quali rimangono soggetti a specifica disciplina. La normativa regionale, pertanto, non abilita l'amministrazione procedente ad omettere la valutazione ambientale strategica (VAS), o le altre valutazioni ambientali, laddove richieste, tenendo peraltro conto che essa si configura come fase interna ai procedimenti di formazione dei piani e dei programmi e, dunque, non attiene alle modalità di presentazione al SUAP di richieste relative al singolo esercizio commerciale.
- Sulla competenza residuale in materia di commercio, v., ex multis, le citate sentenze nn. 18/2012, 150/2011 e 288/2010.