Sentenza 251/2013 (ECLI:IT:COST:2013:251)
Massima numero 37404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  23/10/2013;  Decisione del  23/10/2013
Deposito del 28/10/2013; Pubblicazione in G. U. 30/10/2013
Massime associate alla pronuncia:  37403  37405


Titolo
Commercio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Commercio al dettaglio su area privata - Assoggettabilità delle strutture di vendita a verifiche di compatibilità ambientale - Previsione che le grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati sono assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA), e che le grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 sono assoggettate alla procedura di verifica - Contrasto con il codice dell'ambiente che prevede la verifica di assoggettabilità a VIA per tutti i centri commerciali - Illegittima restrizione del campo di applicazione della disciplina della VIA - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 22 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50 nella parte in cui non prevede la verifica di assoggettabilità per i centri commerciali di medie dimensioni. La normativa regionale - prevedendo che le grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati siano assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e che le grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati siano assoggettate alla procedura di verifica o screening - si pone in contrasto con la normativa statale che richiede che le medesime procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità riguardino tutti i «centri commerciali». La disposizione regionale, pertanto, comportando una illegittima restrizione del campo di applicazione della disciplina della VIA, di esclusiva competenza statale, viola il ricordato parametro costituzionale.

- Sulla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) quale materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze nn. 221/2010 e 234/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  28/12/2012  n. 50  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art.