Sentenza 251/2013 (ECLI:IT:COST:2013:251)
Massima numero 37405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
23/10/2013; Decisione del
23/10/2013
Deposito del 28/10/2013; Pubblicazione in G. U. 30/10/2013
Titolo
Commercio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Commercio al dettaglio su area privata - Previsione che gli interventi sulle strutture di vendita a rilevanza regionale sono soggetti a un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d'area - Ricorso del Governo - Ritenuta possibilità di effettuare varianti anche ai piani paesaggistici, in contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela del paesaggio - Insussistenza - Necessità di interpretare il riferimento ai piani territoriali in senso stretto, ad esclusione dei profili paesaggistici eventualmente in essi contenuti - Non fondatezza della questione.
Commercio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Commercio al dettaglio su area privata - Previsione che gli interventi sulle strutture di vendita a rilevanza regionale sono soggetti a un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d'area - Ricorso del Governo - Ritenuta possibilità di effettuare varianti anche ai piani paesaggistici, in contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela del paesaggio - Insussistenza - Necessità di interpretare il riferimento ai piani territoriali in senso stretto, ad esclusione dei profili paesaggistici eventualmente in essi contenuti - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell' art. 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, il quale prevede che gli interventi sulle strutture di vendita a rilevanza regionale sono soggetti a un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000 anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d'area. La normativa regionale - limitandosi a stabilire che gli accordi di programma che riguardano gli interventi sulle strutture di vendita di interesse regionale possano determinare varianti ai piani territoriali o d'area - va interpretata in senso stretto, in modo da non consentire di effettuare varianti anche ai piani paesaggistici , con la conseguenza che non sussiste lesione della competenza legislativa statale in materia di paesaggio.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell' art. 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, il quale prevede che gli interventi sulle strutture di vendita a rilevanza regionale sono soggetti a un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000 anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d'area. La normativa regionale - limitandosi a stabilire che gli accordi di programma che riguardano gli interventi sulle strutture di vendita di interesse regionale possano determinare varianti ai piani territoriali o d'area - va interpretata in senso stretto, in modo da non consentire di effettuare varianti anche ai piani paesaggistici , con la conseguenza che non sussiste lesione della competenza legislativa statale in materia di paesaggio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
28/12/2012
n. 50
art. 26
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 135
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 143