Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità esclusa dal rimettente, alla luce del "diritto vivente" o del tenore letterale della disposizione censurata - Attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione. (Classif. 112006).
Se è vero che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ciò non significa che, ove sia improbabile o difficile prospettarne un’interpretazione costituzionalmente orientata, la questione non debba essere scrutinata nel merito. (Precedenti: S. 77/2018 - mass. 40667; S. 83/2017 - mass. 39977; S. 42/2017 - mass. 39640).
Allorquando il giudice abbia motivato, in maniera non implausibile, l’impraticabilità dell’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, escludendola consapevolmente, o per la presenza di un orientamento giurisprudenziale contrario consolidato, che assurga a “diritto vivente”, o per il tenore letterale della disposizione censurata, la correttezza o meno dell’esegesi presupposta dal rimettente – e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli addotti alla predetta interpretazione – attiene al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa. (Precedenti: S. 219/2022; S. 204/2021 - mass. 44257).