Cittadinanza - Acquisto - Natura di status composito costituzionalmente protetto, sede di diritti, specialmente politici - Criterio base della filiazione, con possibili limitazioni temporali (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale avente a oggetto norma statale che preclude ai discendenti da cittadino italiano, nati all'estero e in possesso di altra cittadinanza, di applicare il criterio della discendenza c.d. iure sanguinis ai nati all'estero prima del 28 marzo 2025, a meno che non abbiano presentato domanda di accertamento della cittadinanza in via amministrativa o giurisdizionale, ottenendo la fissazione di un appuntamento, entro e non oltre l'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta). (Classif. 048002).
La cittadinanza è una posizione soggettiva composita, il cui baricentro è uno status costituzionalmente protetto, che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico, in particolare quanto ai diritti politici, e il cui criterio-base è il rapporto di filiazione, che può essere sottoposto a limiti temporali stabiliti in via legislativa. (Precedenti: S. 142/2025 - mass. 46991; S. 30/1983; S. 87/1975).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come conv., limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a, a-bis e b. La disciplina censurata non ha determinato una revoca implicita della cittadinanza, in modo retroattivo e in assenza di previsioni di diritto intertemporale, ma ha fatto salvi gli stranieri di origine italiana che avevano già presentato domanda di accertamento – circostanza ragionevolmente idonea a differenziare chi l’ha proposta – o avevano ricevuto il prescritto appuntamento alla data del 28 marzo 2025, senza ledere i principi di eguaglianza, ragionevolezza e tutela dell’affidamento, e restando impregiudicata la questione sulla differenziazione tra chi, pur avendo presentato domanda, non ha ricevuto il predetto appuntamento entro il termine normativamente stabilito. Né sono lesi i diritti quesiti, in quanto lo scopo perseguito dal decreto, in cui la disposizione è inserita, è quello di stabilire la necessità di vincoli effettivi con la Repubblica, superando la divaricazione della precedente legislazione dalla trama costituzionale, causata dall’assenza di ogni limitazione all’ottenimento della cittadinanza, e ripristinando il nesso tra popolo, sovranità e territorio, secondo il criterio del genuine link fatto proprio sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia nell’ordinamento e dalle corti internazionali e di altri Paesi. Nemmeno appare illegittima l’applicazione retroattiva della censurata disposizione, poiché, se l’interesse a mantenere un legame effettivo fra i cittadini e il tessuto sociale italiano ha un peso rilevante, analogo peso occorre riconoscere all’esigenza di applicare retroattivamente le nuove condizioni per l’acquisto della cittadinanza, mentre la finalità perseguita sarebbe stata in gran parte vanificata se le disposizioni censurate non si fossero rivolte anche al passato. Infine, non viene leso l’affidamento dei soggetti nati all’estero a poter, un giorno, chiedere l’accertamento dello status: le norme censurate hanno complessivamente bilanciato tale principio, in modo non irragionevole, con quello di effettività della cittadinanza, tanto che l’esclusione ex tunc del suo acquisto incide su un affidamento indebolito, come rivelano diverse circostanze, quali: i) la mancata incidenza su posizioni consolidate che hanno prevalso sull’interesse sotteso al principio di effettività; ii) la necessaria richiesta, per le persone nate all’estero di origine italiana, di un accertamento amministrativo o giurisdizionale; iii) la non equivalenza, nella prospettiva dell’affidamento, tra chi si è attivato e chi è rimasto inerte a fronte di uno status che necessita di un previo accertamento per l’effettivo godimento dei diritti ad esso collegati; iv) il carattere “correttivo” della disposizione censurata, volto a disinnescare una situazione causata da una disciplina squilibrata nel perpetuare all’infinito un legame che, con il passare delle generazioni, diventa fittizio; v) la retroattività del mutamento normativo, di certo non assolutamente imprevedibile, sia per il confronto con altri Paesi simili all’Italia, che hanno introdotto limiti alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia in ragione di alcuni segnali derivanti da progetti di legge diretti ad introdurre limiti alla cittadinanza per filiazione e dall’introduzione, nel dicembre 2024, di un contributo unificato oneroso, per i ricorsi in materia di cittadinanza, calcolato per testa anziché per causa, come avveniva fino a quel momento; vi) la previsione di misure “compensative”, quali la facilitazione dell’ingresso in Italia e l’ottenimento della cittadinanza italiana da parte degli stranieri di origine italiana. (Precedente: S. 70/2024 - mass. 46108).