Libertà personale - In genere - Necessità di predisporre rimedi giurisdizionali a presidio della legittimità e delle modalità applicative delle misure limitative - Possibile ricorso alla tutela risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. e all'art. 700 cod. proc. civ., quale strumento minimo della giurisdizione costituzionalmente necessaria (nel caso di specie: inammissibilità, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, delle questioni relative all'omessa previsione, all'interno della disciplina del trattenimento dello straniero presso i CPR, dei rimedi giurisdizionali a presidio della legittimità e delle modalità applicative delle misure limitative della libertà personale; conseguente necessità che il legislatore intervenga a definire, oltre ai modi del trattenimento, anche una più immediata ed efficace tutela processuale). (Classif. 142001).
Lo statuto costituzionale della libertà personale comprende l’esistenza di rimedi giurisdizionali a presidio non soltanto della legittimità delle misure limitative, ma anche delle modalità con cui esse sono applicate, in virtù degli artt. 24 e 111 Cost. Tra questi, l’art. 700 cod. proc. civ. fornisce una tutela cautelare anticipatoria residuale e atipica, seppur sempre in rapporto di necessaria strumentalità con le garanzie di azione e di difesa sancite dall’art. 24 Cost. e con gli effetti della sentenza di merito cui i provvedimenti d’urgenza sono indirizzati, ferma la stabilità assicurata dall’art. 669-octies, sesto comma, cod. proc. civ. L’utilizzo di tali provvedimenti è, infatti, diffuso proprio con riferimento alle posizioni giuridiche soggettive inquadrabili nell’ambito dei diritti fondamentali della persona, non comprimibili a opera del potere amministrativo, ponendosi, rispetto ad essi, come strumento minimo della giurisdizione costituzionalmente necessaria, che deve, cioè, essere indispensabilmente attribuita al giudice, in forza degli artt. 24 e 111 Cost. (Precedenti: S. 76/2025; S. 143/2022; S. 253/1994 - mass. 20734; S. 103/1979).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Roma, sez. stranieri, in riferimento agli artt. artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, Cost., dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui, non disciplinando puntualmente i «modi» del trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza per i rimpatri, omette di individuare l’autorità giudiziaria competente al controllo della legalità dei modi di restrizione della libertà personale e rinvia pressoché integralmente alle fonti subordinate. Se è vero che la mancata definizione dei «modi» del trattenimento determina la mancata definizione di una disciplina volta ad approntare una tutela specifica delle posizioni soggettive dei soggetti trattenuti nei CPR, in presenza di condotte dell’amministrazione lesive della libertà personale può, in ogni caso, operare, oltre alla tutela prevalentemente riparatoria e compensativa offerta dal principio del neminem laedere ex art. 2043 cod. civ., il rimedio dei provvedimenti d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. Infatti, violazioni o limitazioni della libertà personale o di altri diritti fondamentali non oggetto di specifica disciplina da parte del t.u. immigrazione, subite da chi sia trattenuto presso un CPR, attentando a situazioni soggettive di contenuto non patrimoniale, e potendo essere causa di pregiudizi irreparabili, giustificano il ricorso a detta tutela preventiva cautelare. Tuttavia, questa sconta la mancanza sia di una puntuale disciplina legislativa dei diritti di cui è titolare la persona trattenuta sia di una specifica disciplina processuale per la loro tutela; per cui l’invito urgente al legislatore all’adozione, con fonte primaria, delle modalità del trattenimento, dovrà conseguire pure la definizione di una più immediata ed efficace tutela processuale, anche attraverso l’individuazione del giudice competente e la predisposizione di un modulo procedimentale nel quale il trattenuto possa agire direttamente).