Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Ricorsi promossi dalla Provincia di Bolzano nei confronti dello Stato, avverso atti istruttori adottati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, diretti ad acquisire documentazione relativa alle spese riservate di pertinenza del Presidente della Provincia di Bolzano - Interventi spiegati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano - Eccepita inammissibilità - Reiezione.
In relazione ai ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato proposti in relazione a due atti istruttori, adottati, nell'àmbito di un procedimento di responsabilità amministrativa, dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, va rigettata l'eccezione di inammissibilità degli interventi spiegati in giudizio dalla procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano, poiché, in base all'attuale disciplina dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni o Province autonome, successiva alla modificazione delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale posta in essere nel 2004, quando l'esercizio dell'attribuzione statale spetta a organi indipendenti dal Governo − destinatari, perciò, della notificazione prevista dall'art. 25, comma 2, delle citate Norme integrative − a questi è riconosciuta la facoltà di intervenire nel giudizio costituzionale al fine di fare valere le ragioni della legittimità dell'atto impugnato, da essi adottato, in via autonoma dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri.
- In senso analogo, v. citate n. 195 e n. 2 del 2007.