Sentenza 252/2013 (ECLI:IT:COST:2013:252)
Massima numero 37407
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SILVESTRI - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
23/10/2013; Decisione del
23/10/2013
Deposito del 28/10/2013; Pubblicazione in G. U. 30/10/2013
Titolo
Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Ricorsi promossi dalla Provincia di Bolzano nei confronti dello Stato, avverso atti istruttori adottati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, diretti ad acquisire documentazione relativa alle spese riservate di pertinenza del Presidente della Provincia di Bolzano - Deliberazioni con cui la Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano ha deciso le impugnazioni - Eccepita invalidità per la partecipazione del Presidente della Provincia, in presunta situazione di conflitto di interessi - Reiezione.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Ricorsi promossi dalla Provincia di Bolzano nei confronti dello Stato, avverso atti istruttori adottati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, diretti ad acquisire documentazione relativa alle spese riservate di pertinenza del Presidente della Provincia di Bolzano - Deliberazioni con cui la Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano ha deciso le impugnazioni - Eccepita invalidità per la partecipazione del Presidente della Provincia, in presunta situazione di conflitto di interessi - Reiezione.
Testo
In relazione ai ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato proposti in relazione a due atti istruttori, adottati, nell'àmbito di un procedimento di responsabilità amministrativa, dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi, in quanto dette deliberazioni sarebbero invalide poiché adottate (all'unanimità) con la partecipazione, sia alla discussione che alla votazione delle stesse, del Presidente della Provincia autonoma ricorrente, il quale si sarebbe trovato in una situazione di conflitto di interessi che gli avrebbe imposto di astenersi da dette discussione e votazione. Infatti, deve escludersi che la partecipazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano alla discussione e alla votazione delle decisioni di impugnazione abbia determinato l'insorgere di un conflitto di interessi, stante l'inidoneità delle deliberazioni della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, con le quali è stata decisa la proposizione dei conflitti, a influire direttamente sull'interesse personale del Presidente provinciale.
In relazione ai ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato proposti in relazione a due atti istruttori, adottati, nell'àmbito di un procedimento di responsabilità amministrativa, dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi, in quanto dette deliberazioni sarebbero invalide poiché adottate (all'unanimità) con la partecipazione, sia alla discussione che alla votazione delle stesse, del Presidente della Provincia autonoma ricorrente, il quale si sarebbe trovato in una situazione di conflitto di interessi che gli avrebbe imposto di astenersi da dette discussione e votazione. Infatti, deve escludersi che la partecipazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano alla discussione e alla votazione delle decisioni di impugnazione abbia determinato l'insorgere di un conflitto di interessi, stante l'inidoneità delle deliberazioni della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, con le quali è stata decisa la proposizione dei conflitti, a influire direttamente sull'interesse personale del Presidente provinciale.
Atti oggetto del giudizio
17/10/2012
n.
art.
co.
21/02/2013
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1953
n. 87
art. 39
co. 3
legge 11/02/1953
n. 87
art. 40