Corte dei conti - Procedimento di responsabilità amministrativa - Atti istruttori adottati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, diretti ad acquisire documentazione relativa alle spese riservate di pertinenza del Presidente della Provincia di Bolzano - Ricorsi per conflitto di attribuzione tra enti promossi dalla Provincia di Bolzano nei confronti dello Stato - Asserita esorbitanza della Corte dei conti dalle sue attribuzioni - Asserita lesione delle prerogative legislativa, amministrativa e finanziaria della Provincia autonoma, nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Utilizzo del conflitto tra enti come improprio mezzo di censura del modo di esercizio della funzione giudiziaria - Inammissibilità dei ricorsi - Assorbimento della decisione sulle istanze di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Sono inammissibili i conflitti di attribuzione promossi, in riferimento a numerosi parametri costituzionali e statutari, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione al decreto di sequestro, adottato dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, il 17 ottobre 2012, e alla richiesta di documentazione, adottata dalla stessa Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, il 21 febbraio 2013. Avendo la Procura regionale di Bolzano ampiamente motivato in ordine al fondamento del potere istruttorio esercitato con riguardo all'esistenza di elementi concreti e specifici, idonei a integrare una notizia di danno qualificata, concernente la gestione delle spese riservate di pertinenza dell'attuale Presidente della Provincia autonoma di Bolzano a partire dall'anno 1994, detti ricorsi si risolvono in un improprio mezzo di censura del modo di esercizio della funzione giudiziaria, valendo contro gli errori in iudicando di diritto sostanziale o processuale i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 150 del 2007 e n. 326 del 2003.