Ordinanza 253/2013 (ECLI:IT:COST:2013:253)
Massima numero 37410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
23/10/2013; Decisione del
23/10/2013
Deposito del 28/10/2013; Pubblicazione in G. U. 30/10/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 - Ricorso del Governo - Ius superveniens - Rinuncia all'impugnazione accettata dalla controparte costituita - Disposizioni medio tempore non applicate - Estinzione del processo.
Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 - Ricorso del Governo - Ius superveniens - Rinuncia all'impugnazione accettata dalla controparte costituita - Disposizioni medio tempore non applicate - Estinzione del processo.
Testo
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli artt. 46 e 58 dello statuto veneto ed agli artt. 97, 121 e 123, Cost. - degli artt. 1, comma 4, 9, comma 1 e 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 giugno 2012, n. 23, i quali prevedono la figura del direttore generale alla sanità e al sociale, nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente della Giunta Regionale, e stabiliscono il parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare competente prima che la Giunta adegui le schede di dotazione ospedaliera al Piano socio-sanitario regionale ed approvi le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. Infatti, la rinuncia al ricorso, determinata dalla modifica di ciascuna delle norme censurate ad opera della legge regionale n. 46 del 2012, e seguita dall'accettazione della controparte, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli artt. 46 e 58 dello statuto veneto ed agli artt. 97, 121 e 123, Cost. - degli artt. 1, comma 4, 9, comma 1 e 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 giugno 2012, n. 23, i quali prevedono la figura del direttore generale alla sanità e al sociale, nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente della Giunta Regionale, e stabiliscono il parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare competente prima che la Giunta adegui le schede di dotazione ospedaliera al Piano socio-sanitario regionale ed approvi le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. Infatti, la rinuncia al ricorso, determinata dalla modifica di ciascuna delle norme censurate ad opera della legge regionale n. 46 del 2012, e seguita dall'accettazione della controparte, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
29/06/2012
n. 23
art. 1
co. 4
legge della Regione Veneto
29/06/2012
n. 23
art. 9
co. 1
legge della Regione Veneto
29/06/2012
n. 23
art. 10
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Veneto
n.
art. 46
statuto regione Veneto
n.
art. 58
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 23