Sentenza 254/2013 (ECLI:IT:COST:2013:254)
Massima numero 37411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  23/10/2013;  Decisione del  23/10/2013
Deposito del 31/10/2013; Pubblicazione in G. U. 06/11/2013
Massime associate alla pronuncia:  37412


Titolo
Servizi pubblici locali - Disposizione che modifica l'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 199 del 2012, e che è sostanzialmente riproduttiva dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, abrogato a seguito di referendum popolare - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del giudicato costituzionale - Asserito ripristino di una disposizione abrogata per volontà popolare - Ius superveniens che abroga la disposizione impugnata - Questione divenuta priva di oggetto - Inammissibilità della questione.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevata in riferimento agli artt. 75 e 136, Cost., per ius superveniens che abroga la disposizione impugnata. Infatti, successivamente alla proposizione del ricorso da parte della Regione Veneto, è intervenuto il legislatore nazionale il quale, con l'art. 34, comma 24, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, ha espressamente abrogato la disposizione censurata (della quale, dato il suo contenuto, può escludersi qualsivoglia forma di applicazione durante l'effimera vigenza). Pertanto, la questione di legittimità costituzionale, è divenuta priva di oggetto.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  22/06/2012  n. 83  art. 53  co. 1

legge  07/08/2012  n. 134  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte