Sentenza 254/2013 (ECLI:IT:COST:2013:254)
Massima numero 37411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
23/10/2013; Decisione del
23/10/2013
Deposito del 31/10/2013; Pubblicazione in G. U. 06/11/2013
Massime associate alla pronuncia:
37412
Titolo
Servizi pubblici locali - Disposizione che modifica l'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 199 del 2012, e che è sostanzialmente riproduttiva dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, abrogato a seguito di referendum popolare - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del giudicato costituzionale - Asserito ripristino di una disposizione abrogata per volontà popolare - Ius superveniens che abroga la disposizione impugnata - Questione divenuta priva di oggetto - Inammissibilità della questione.
Servizi pubblici locali - Disposizione che modifica l'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 199 del 2012, e che è sostanzialmente riproduttiva dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, abrogato a seguito di referendum popolare - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del giudicato costituzionale - Asserito ripristino di una disposizione abrogata per volontà popolare - Ius superveniens che abroga la disposizione impugnata - Questione divenuta priva di oggetto - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevata in riferimento agli artt. 75 e 136, Cost., per ius superveniens che abroga la disposizione impugnata. Infatti, successivamente alla proposizione del ricorso da parte della Regione Veneto, è intervenuto il legislatore nazionale il quale, con l'art. 34, comma 24, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, ha espressamente abrogato la disposizione censurata (della quale, dato il suo contenuto, può escludersi qualsivoglia forma di applicazione durante l'effimera vigenza). Pertanto, la questione di legittimità costituzionale, è divenuta priva di oggetto.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevata in riferimento agli artt. 75 e 136, Cost., per ius superveniens che abroga la disposizione impugnata. Infatti, successivamente alla proposizione del ricorso da parte della Regione Veneto, è intervenuto il legislatore nazionale il quale, con l'art. 34, comma 24, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, ha espressamente abrogato la disposizione censurata (della quale, dato il suo contenuto, può escludersi qualsivoglia forma di applicazione durante l'effimera vigenza). Pertanto, la questione di legittimità costituzionale, è divenuta priva di oggetto.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
22/06/2012
n. 83
art. 53
co. 1
legge
07/08/2012
n. 134
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte