Sentenza 255/2013 (ECLI:IT:COST:2013:255)
Massima numero 37413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
23/10/2013; Decisione del
23/10/2013
Deposito del 31/10/2013; Pubblicazione in G. U. 06/11/2013
Titolo
Farmacia - Norme della Provincia di Trento - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Apertura di nuovi esercizi - Ricorso del Governo - Carenza assoluta di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Farmacia - Norme della Provincia di Trento - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Apertura di nuovi esercizi - Ricorso del Governo - Carenza assoluta di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili - per carenza assoluta di motivazione - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 10 e 13 della legge prov. Trento del 4 ottobre 2012, n. 21 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 9, primo comma, numero 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Infatti, il ricorrente non fornisce alcuna argomentazione a sostegno dell'impugnazione di tali disposizioni, mai menzionate nel testo del ricorso e riportate solamente nel petitum.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
04/10/2012
n. 21
art. 8
co.
legge della Provincia autonoma di Trento
04/10/2012
n. 21
art. 10
co.
legge della Provincia autonoma di Trento
04/10/2012
n. 21
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
Altri parametri e norme interposte