Sentenza 255/2013 (ECLI:IT:COST:2013:255)
Massima numero 37413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  23/10/2013;  Decisione del  23/10/2013
Deposito del 31/10/2013; Pubblicazione in G. U. 06/11/2013
Massime associate alla pronuncia:  37414  37415  37416  37417  37418


Titolo
Farmacia - Norme della Provincia di Trento - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Apertura di nuovi esercizi - Ricorso del Governo - Carenza assoluta di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili - per carenza assoluta di motivazione - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 10 e 13 della legge prov. Trento del 4 ottobre 2012, n. 21 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 9, primo comma, numero 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Infatti, il ricorrente non fornisce alcuna argomentazione a sostegno dell'impugnazione di tali disposizioni, mai menzionate nel testo del ricorso e riportate solamente nel petitum.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  04/10/2012  n. 21  art. 8  co. 

legge della Provincia autonoma di Trento  04/10/2012  n. 21  art. 10  co. 

legge della Provincia autonoma di Trento  04/10/2012  n. 21  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

Altri parametri e norme interposte