Sentenza 255/2013 (ECLI:IT:COST:2013:255)
Massima numero 37415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  23/10/2013;  Decisione del  23/10/2013
Deposito del 31/10/2013; Pubblicazione in G. U. 06/11/2013
Massime associate alla pronuncia:  37413  37414  37416  37417  37418


Titolo
Farmacia - Norme della Provincia di Trento - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche - Attribuzione alla Provincia del compito di determinare il numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni e identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie - Contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale, che attribuisce la competenza ai Comuni - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Necessità di espungere dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b ), della legge provinciale impugnata, le parole "e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie" - Illegittimità costituzionale .

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi: a) l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 21, limitatamente alle parole «e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie»; b) l'art. 4 della stessa legge prov. Trento n. 21 del 2012, nella parte in cui introduce il comma 1 dell'art. 59-bis della legge prov. n. 29 del 1983, nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dall'art. 56 della legge prov. n. 25 del 2012. Le norme impugnate, che dettano disposizioni in tema di organizzazione dei servizi farmaceutici, violano gli artt. 117, comma terzo, Cost., e 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige in quanto modificano la distribuzione delle funzioni tra i due livelli di governo, quello provinciale e quello comunale, stabilita in sede nazionale, e contrastano con le norme di principio statali che regolano la competenza di decidere in ordine alla individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche. La violazione dei detti parametri, in particolare, deriva dal fatto che le disposizioni censurate assegnano alla Provincia autonoma sia il compito di determinare il numero delle farmacie, sia quello di individuare le zone nelle quali collocarle. Il primo compito non è attribuito dalle norme di principio statali ad uno specifico soggetto pubblico; il secondo è invece chiaramente assegnato ai Comuni dall'art. 11, commi 1 e 2, del d.l. n. 1 del 2012, a garanzia, soprattutto, dell'«accessibilità del servizio farmaceutico» ai cittadini. La scelta del legislatore statale risponde a due esigenze: 1) quella di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività: l'art. 11, comma 1, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012 fa riferimento, infatti, alla finalità di «assicurare un'equa distribuzione sul territorio» e per questo motivo l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche - nel rispetto della proporzione stabilita dalla legge statale - sono assegnate ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini e connesse ai compiti di pianificazione urbanistica; 2) quella di attribuire l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche, da una parte, e la funzione di revisione della pianta organica (art. 5, comma 1, della legge n. 362 del 1991) e il potere sostitutivo (comma 9 dell'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012), dall'altra, a enti diversi, mentre la legge provinciale finisce per attribuire queste attività allo stesso soggetto.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  04/10/2012  n. 21  art. 3  co. 1

legge della Provincia autonoma di Trento  04/10/2012  n. 21  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

Altri parametri e norme interposte